Si sente spesso parlare di mobbing da parte del Dirigente scolastico verso il personale, ma vero è anche che accade il contrario. In che modo accade? Sul sito DirittoScolastico.it un articolo spiega come un DS possa subire condotte mobbizzanti sia di tipo discendente che ascendente. Un insieme di pressioni che arrivano sia dal personale scolastico, che dagli Uffici Scolastici competenti, quando decide di agire rispettando la normativa, ma rompendo uno status quo presente a vari livelli. La reazione al ‘disturbo’ può diventare mobbing.
Dirigenti scolastici e mobbing
Il Sindacato Dirigentiscuola ha creato una email dedicata ai dirigenti scolastici che possono segnalare casi di mobbing sulla propria persona o di cui sono a conoscenza per ottenere supporto giuridico e sindacale. Ma in cosa consiste il mobbing verso un DS? Si possono presentare, come spiega il sito, principalmente con tre situazioni:
- provvedimenti disciplinari infondati;
- reiterate infondate visite ispettive;
- reiterate infondate azioni di responsabilità dirigenziale (art. 21 del dlg n. 165/2001).
Il provvedimento disciplinare
Nel caso del primo punto, ovvero il provvedimento disciplinare a carico del dirigente scolastico, è bene tenere a mente qual è la normativa di riferimento sui doveri del DS: art 396 del dlg n. 297/1994; DPR n. 62/2013, con particolare riferimento all’art. 13; art 26 del vigente CCNL Area V. L’UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari, che può avere anche composizione monocratica) è l’organo competente per attivare e concludere il procedimento disciplinare e le determinazioni finali sono assunte dal Direttore Generale nei casi previsti dall’art. 55, comma 4, del dlg n. 165/2001. Le sanzioni disciplinari previste dall’art. 27 del CCNL sono:
- sanzione pecuniaria da € 200 a € 500;
- sospensione dal servizio senza retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 (codice disciplinare);
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
Le ulteriori possibili sanzioni previste dal d.lgs. n. 165/2001 sono legate alle sospensioni dal servizio senza retribuzione (spetta l’assegno alimentare previsto dall’art. 500 del dlg n. 297/1994):
- fino a 15 giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
- da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
- fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3.
Gli UPD non adottano sempre gli stessi criteri di valutazione e sanzionatori in tutti i casi, ed è per questo che si potrebbe ipotizzare che alcuni casi costituiscano mobbing. Per evitare che quest’organo possa trasformarsi in uno strumento per punire chi non si allinea alo status quo, sarebbe bene definire un regolamento più preciso e forme di controllo della sua attività .