Congedo parentale
Congedo parentale

Congedo parentale, in merito alla fruizione del congedo parentale e alle diverse casistiche ad esso legato, spesso occorre chiarire alcuni aspetti legati alla malattia del lavoratore, collegata in taluni casi con quella del bambino. Un quesito inviato da una nostra lettrice coglie lo spunto per trattare l’argomento che è stato illustrato, in maniera precisa ed esaustiva, dall’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Congedo parentale e le varie tipologie di assenze: l’Avvocato risponde

L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha fornito un’esauriente risposta al quesito posto da una nostra gentilissima lettrice per la rubrica ‘L’Avvocato risponde‘, a proposito del congedo parentale connesso con la malattia del figlio. Il quesito posto alla nostra redazione è il seguente: ‘Buongiorno. Sono in congedo parentale. Sia io che il bimbo siamo malati. Posso chiedere la malattia per uno dei due e interrompere il congedo?’

La risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri  

‘Premesso che il lavoratore può sempre utilizzare la tipologia di assenza che ritiene più utile – ha esordito così l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – la domanda posta dalla lettrice sembra vada intesa come diretta a sapere se cambiando la tipologia di assenza, le giornate festive successive al giorno ultimo dell’assenza, ad es. sabato e domenica, vadano conteggiate nel periodo di assenza. Bisogna distinguere tre ipotesi: il caso del docente che si assenti continuativamente per motivi differenti, il congedo parentale continuativo, il congedo parentale ciclico.

Nel primo caso, quello in cui l’assenza continuativa si riferisca a due istituti giuridici differenti (ad esempio congedo parentale e malattia del docente o del bambino), il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica non vengono calcolati nel periodo di assenza. Dunque, se ad un primo periodo di assenza che termina il venerdì dovuto ad esempio a congedo parentale, segue un periodo di assenza che inizia dal lunedì successivo per malattia del docente, il sabato e la domenica non verranno conteggiati nel periodo di assenza.

In tal senso si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 108127 del 15/6/1999 che ha stabilito che “nel caso di fruizione continuativa di due diversi istituti giuridici diversi (es: malattia e congedo parentale o viceversa), i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerate solo giornate non lavorative da non ricomprendere, quindi nel calcolo della durata dei due istituti”. Nel medesimo senso si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 03/02/2012 secondo cui “Tali giornate [sabato e domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.

Il caso del congedo parentale continuativo si verifica quando il lavoratore fruisce del congedo parentale dal lunedì al venerdì (nel caso di settimana corta) per poi usufruire nuovamente del congedo parentale nella settimana successiva, sempre dal lunedì al venerdì. Il congedo parentale ciclico si configura quando un periodo di assenza inizia con il congedo parentale o per malattia del bambino e termina con lo stesso tipo di congedo, ma questo viene intervallato da un altro tipo di assenza (come ferie o malattia), in cui il docente non riprende servizio. Sia nel caso di congedo parentale continuativo che nel caso di congedo parentale ciclico, le giornate festive il sabato e la domenica ricadenti tra le due settimane andranno computate come congedo, a meno che il dipendente non riprenda effettivamente servizio.

Infatti, l’art. 12, comma 6, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) stabilisce che “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e per malattia del figlio, ndr), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia del figlio non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia del figlio anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

In conclusione, per rispondere alla domanda della lettrice, la stessa potrà senz’altro cambiare la tipologia di assenza e in tal modo anche evitare che vengano conteggiati i giorni festivi compresi tra la cessazione dell’uno e l’altro periodo. Se però il congedo è ciclico o continuativo, per evitare che le giornate festive vangano computate al periodo di congedo, dovrà assumere effettivo servizio.