Assenza per malattia

Un supplente in malattia per figlio con contratto in scadenza, rischia di perdere il rinnovo del contratto? E’ il quesito posto da una lettrice che ci scrive all’interno della nostra rubrica L’avvocato risponde: “Buongiorno, sono una supplente mamma. La collega non rientrerà ma il mio contratto sta scadendo. Io sono in malattia per figlio, cosa succede se rientro due giorni dopo la scadenza? Il dirigente scolastico può decidere di non rinnovare il mio contratto e nominare un altro supplente? Premetto che sono su sostegno scuola media. Non riesco a trovare una normativa in merito”. Risponde al quesito l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

Proroga del contratto di un supplente: la normativa

“La risposta al quesito posto dalla lettrice presuppone la disamina della normativa relativa all’istituto della proroga del contratto del docente supplente. In particolare, l’art. 13 dell’O.M. n. 112/2022 disciplina i due diversi istituti della proroga e della conferma, disponendo:

  • al comma 11 che “Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”;
  • al comma 12 che “Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Dunque, nel caso di proroga i periodi di assenza del titolare sono continuativi o interrotti solo dal giorno libero o dal giorno festivo; nel caso di conferma i periodi di assenza del titolare sono interrotti da un periodo di sospensione delle lezioni (es.: le vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, chiusura della scuola per seggio elettorale o altre sospensioni delle lezioni). Nel caso di rinuncia alla proroga o alla conferma della supplenza si applicano le stesse sanzioni che l’art. 14, comma 2, lett. a), della citata O.M. n. 112/2022 prevede in caso di rinuncia alla supplenza, ossia “la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione”.

La risposta al quesito

“Le disposizioni normative citate – continua l’avvocato Altieri – ed in particolare l’art. 13, commi 11 e 12, O.M. n. 112/2022, costituiscono in capo al docente supplente un vero e proprio diritto alla proroga o alla conferma contrattuale, a nulla rilevando che egli al momento della scadenza del contratto è assente per giustificato motivo (malattia, maternità, etc). Con particolare riferimento alla proroga (peraltro espressamente prevista anche dalla Circolare annuale sulle supplenze, nota prot. n. 28597 del 29/07/2022), in sostanza, il contratto di lavoro, in origine avente un termine di scadenza fissato in relazione al periodo di assenza del titolare, dovrà essere prorogato per l’ulteriore periodo di assenza del titolare e pertanto dovrà essere previsto un nuovo termine finale.

Ciò comporta che il nuovo contratto decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, senza alcuna soluzione di continuità, sicché il docente supplente, in quanto già in servizio, non dovrà fare una nuova presa di servizio e dovrà solo accettare la proroga. Tanto lo si deduce dallo stesso art. 13, comma 11, dell’OM n. 112/2022, sopra citato, ove è stabilito che “la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio”. Diverso è il caso in cui il docente supplente si trovi nell’impossibilità di accettare una supplenza (e non una mera proroga) per motivi oggettivi (malattia, maternità. Infortunio, etc.), in quanto, in questo caso, non essendo già in servizio, il docente potrebbe soltanto chiedere al DS il differimento della presa di servizio.

In conclusione, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, nel caso in cui il docente titolare, già assente, si assenti per ulteriore periodo, il supplente già in servizio avrà diritto alla proroga, anche se assente per giustificato motivo (es. malattia). Dunque, il fatto che il supplente sia assente, ad esempio per malattia, non osta alla proroga, con mantenimento degli effetti giuridici ed economici della stessa, perché egli è già in servizio”.