Risarcimento
Risarcimento

Maxi risarcimento quello che dovrà sostenere il Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto di una pronuncia del Tribunale di Catania che ha accolto il ricorso presentato da una docente di Catania che, nel 2015, non aveva potuto partecipare al piano straordinario assunzionale disposto dalla cosiddetta riforma ‘Buona Scuola’, ovvero la legge 107/2015 voluta dall’allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. L’insegnante venne esclusa da tale possibilità in quanto era stata depennata dalle graduatorie provinciali.

Docente esclusa dal piano assunzioni ottiene maxi risarcimento dal Tribunale di Catania

La docente siciliana, come riporta ‘Il Giornale di Sicilia’, si è rivolta all’avvocato Dino Caudullo, il quale ha provveduto a presentare ricorso al Tribunale di Catania, allo scopo di rivendicare il proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato oltre al risarcimento dei danni subìti. La ricorrente, infatti, era stata depennata dalle graduatorie provinciali ma, in seguito ad una decisione del giudice del TAR, la docente era riuscita ad ottenere il reinserimento con efficacia retroattiva. Da qui la decisione di presentare ricorso, visto che, nel 2015, l’insegnante non aveva potuto partecipare al piano straordinario assunzionale voluto dalla riforma ‘Buona Scuola’ di Matteo Renzi.

Il Tribunale di Catania, in particolar modo il giudice del lavoro, dottoressa Federica Porcelli, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Dino Caudullo, condividendo le tesi difensive presentate dal legale: in buona sostanza, è stato riconosciuto il fatto che la docente avrebbe avuto il diritto di partecipare alla procedura straordinaria assunzionale. Il Tribunale siciliano ha dichiarato il diritto, per la docente, di essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno scolastico 2015/16.

Inoltre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per effetto dai danni economici subìti dalla docente, è stato condannato ad un maxi risarcimento di oltre 100mila euro: a questo importo dovranno essere aggiunte anche le retribuzioni che l’insegnante avrebbe dovuto percepire dal giorno del deposito del ricorso, nel 2020, sino all’effettiva nomina in ruolo.