Martello giudice
Martello giudice

Con la sentenza N.1115/2023, il tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha accolto un ricorso per il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie del personale ATA 2021/24. Il ricorrente, difeso dall’avvocato Luigi Ventriglia, ha diritto alla valutazione del servizio di leva. Vediamo cosa dice la legge in proposito e quali sono stati i motivi della sentenza a favore del ricorrente di cui il giudice ha tenuto conto.

Servizio militare e graduatorie ATA: cosa dice la legge?

In merito al riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie ATA, la legge prevede quanto segue:

  • Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti’ per la valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’immissione in ruolo, ai fini della carriera.
  • L’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, dice: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
  • Il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, che disciplina le graduatorie ad esaurimento, dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, previsione richiamata anche da decreti ministeriali successivi.

L’interpretazione della norma

L’interpretazione offerta dalla giurisprudenza, afferma che l’art. 2050 succitato va inteso nel senso che ‘il secondo comma, lungi dal porsi in contrapposizione con il primo, ne offre una specificazione, precisando che la portata generale di cui al 1° comma debba ritenersi esteso anche ai servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, senza che possano escludersi quelli prestati anteriormente’ (C. App. Palermo, sez. lav., n. 708/2021). Anche la Suprema Corte afferma che una contrapposizione tra quei due commi sarebbe testualmente illogica ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Cass. Civ, sez. lav., n. 5679/2020).

In base a quanto detto sopra, il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi anche se non prestati in costanza di nomina. L’art. 485 citato sopra, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sono valutabili, ai fini della carriera (art. 485) come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1), esattamente come accade per i concorsi e le selezioni pubbliche. Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria provvisoria per il personale ATA per il triennio 2021/2024 del servizio di leva e dei servizi sostitutivi assimilati prestati non in costanza di nomina con lo stesso punteggio previsto per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto.