specializzazione sostegno
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Specializzazione sostegno, la questione riguardante il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è oggetto di discussione, in questi giorni, tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati. Secondo le ultime notizie riportate dalle organizzazioni sindacali, il dicastero di Viale Trastevere non sarebbe più intenzionato a modificare le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022. Flc-Cgil, infatti, parla di un intervento legislativo che agirà su due fronti: il primo prevede che i docenti in attesa di riconoscimento possano accedere ai contratti a tempo determinato in coda rispetto ai docenti specializzati inseriti in prima fascia o negli elenchi aggiuntivi; il secondo l’individuazione di un soggetto esterno al Ministero a cui verrà attribuita la competenza per la valutazione di questi titoli esteri. Sulla questione, i docenti specializzati sul sostegno in Italia hanno voluto replicare alla lettera inviata alla redazione dai docenti che hanno conseguito il titolo all’estero.

Specializzazioni sostegno conseguite all’estero, la replica dei docenti che hanno ottenuto il titolo in Italia

I docenti specializzati in Italia sottolineano come l’ultimo decreto ministeriale n. 259 del 30 settembre 2022 e la precedente ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, costituiscono applicazione di norme primarie e, in maniera più specifica, trovano la loro ratio nel comma 4 dell’articolo 59 del decreto legge N. 73/2021 (noto come decreto Sostegni bis) che dispone quanto segue: “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo… sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021′. 

L’articolo 5 ter del D.L. N. 228/2021 (norma primaria), in riferimento all’anno scolastico 2022/2023, ha provveduto a prorogare la predetta procedura ai docenti di sostegno e agli aspiranti che, alla data della domanda di inserimento, fossero già in possesso di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno. Ciò che rileva, dunque, non è tanto il conseguimento del titolo all’estero, quanto piuttosto l’essersi completato il procedimento di riconoscimento con provvedimento espresso dall’Amministrazione. 

Precisazioni sulla sentenza emessa dal Consiglio di Stato

In secondo luogo, proseguono i docenti specializzati sul sostegno in Italia, la sentenza del Consiglio di Stato, tanto richiamata da coloro che si sono specializzati all’estero, non disconosce in via aprioristica e massiva i titoli conseguiti all’estero, ma allo stesso tempo, con riguardo più specificatamente a quelli conseguiti in Romania, stabilisce che i vari titoli debbano essere valutati caso per caso dall’Amministrazione. Dunque l’Amministrazione deve valutarli e non può ammetterli de plano. I nostri colleghi citano la sentenza del Consiglio di Stato senza avere compreso il principio di diritto che dà importanza al riconoscimento e alla valutazione dei singoli titoli, caso per caso. L’Amministrazione ha già iniziato il lavoro di valutazione ma le domande sono innumerevoli e deve avere il tempo tecnico per valutarle ed, eventualmente, validarle. Ciò non costituisce un comportamento di inerzia da parte della P.A, presupposto inderogabile per configurarsi un illecito amministrativo.

Le attività di tirocinio

Inoltre, sottolineano gli specializzati in Italia, coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in quasi tutti i casi, non hanno svolto alcuna attività di tirocinio, come prevede la legge, nè alcuna prova preselettiva. Ciò determina una scriminante decisiva e avvantaggia costoro rispetto ai docenti che hanno effettuato prove selettive ben più dure, con aggiunta di esami e laboratori. Questo è anche il motivo sotteso per cui il Consiglio di Stato ritiene necessaria una valutazione caso per caso dei titoli, affinchè, appunto, siano verificate modalità di svolgimento e competenze.

I docenti di sostegno che hanno conseguito il titolo in Italia, inoltre, al momento dell’aggiornamento delle GPS, hanno fatto affidamento sulla normativa in atto che prevede la mancata stipula dei contratti per coloro che non hanno ottenuto il riconoscimento del titolo estero. Un’eventuale modifica provocherebbe uno scavalcamento in graduatoria in danno degli specializzati in Italia, in quanto questi ultimi dovrebbero attendere il prossimo anno per aggiornare il punteggio.

I docenti specializzati in Italia pongono una domanda ai colleghi

Infine, viene posta la seguente domanda: ‘Per quale motivo, se le università italiane effettuano corsi annuali sul sostegno con determinati costi (Euro 3.000 massimo), i colleghi preferiscono partecipare a procedure proposte da determinati enti privati, collegati con Università estere (a proposito, in Romania non esiste l’inclusione scolastica ed esistono ancora le classi differenziali), a costi molto più alti (Euro 6.000, 8.000 e anche 10.000)?’
I docenti specializzati rivolgono anche una critica al sindacato Anief, ‘unico ad appoggiare quest’assurda proposta di modifica dell’ordinanza. In tal senso non potremo fare altro che stracciare le tessere a suo tempo assunte’. Qui di seguito riportiamo il link al testo integrale della lettera inviata dai docenti specializzati sul sostegno in Italia.