docenti
insegnanti

Come previsto dalla norma, entro oggi, 5 aprile, le scuole devono pubblicare nell’albo istituzionale le graduatorie interne di istituto del personale docente titolare: lo scopo principale è quello di individuare i possibili insegnanti soprannumerari all’organico dell’autonomia del prossimo anno scolastico 2023/24. Cosa succede in caso di contrazione delle cattedre di diritto? Cosa devono fare i docenti perdenti posto? Quale differenza vi è tra la domanda condizionata e non? Vediamolo insieme qui di seguito, fornendo alcuni chiarimenti in merito.

Domanda condizionata per i docenti perdenti posto

I docenti perdenti posto, a seguito della notifica di soprannumerarietà, hanno la possibilità di presentare domanda volontaria o di non inoltrare nessuna istanza, decidendo di essere poi trasferiti d’ufficio in caso di non assorbimento. Nel primo caso, gli interessati hanno 5 giorni di tempo dalla ricezione della notifica per produrre la domanda di trasferimento, usando il modello pubblicato sul sito del Ministero nell’apposita sezione ‘Mobilità’. Tale modello correlato dagli allegati richiesti deve poi essere inviato all’Ufficio Scolastico di competenza anche attraverso la scuola di titolarità.

Anche in questo caso, per gli insegnanti interessati si prospettano due possibilità: presentare domanda di trasferimento condizionata o inoltrare istanza non condizionata. Se si condiziona la domanda, il docente potrebbe:

  • essere riassorbito nella scuola in cui è titolare ed essere escluso dai movimenti;
  • essere assegnato in una delle scuole indicate nell’istanza, con la possibilità di rientrare nella scuola in cui adesso è soprannumerario negli 8 anni successivi in base alla precedenza indicata dal punto II, articolo 13/1 del CCNI 2022/25;
  • richiedere l’utilizzazione nella scuola in cui era precedentemente titolare in quanto perdente posto.

Se si vuole condizionare la domanda, occorre rispondere “NO” al quesito posto nel modello da compilare: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”. Inoltre, tra le preferenze esprimibili, è necessario indicare come prima scuola quella per cui si è soprannumerario.

Domanda non condizionata

Se i perdenti posto decidono di produrre domanda di trasferimento, ma non condizionata, parteciperanno ai movimenti, ma non potranno essere riassorbiti nella scuola di precedente titolarità nel caso in cui si venisse a riformare la cattedra persa. Nello stesso modo, perderebbe la precedenza indicata dal suddetto punto II. Per non condizionare la domanda, quindi, occorre rispondere “SI” al quesito posto nel modulo. Infine, ricordiamo che in entrambi i casi, per i docenti perdenti posto si annulla l’eventuale istanza di trasferimento precedentemente prodotta a favore della nuova domanda volontaria presentata.