In materia di disciplina del rapporto di lavoro, è di particolare rilevanza la recente sentenza emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (N. 8944 del 29 marzo 2023) in merito al caso di una docente della scuola primaria, destinataria di supplenza sino al termine delle attività didattiche. L’insegnante avrebbe ottenuto precedenti incarichi temporanei sulla base di una dichiarazione falsa in merito al possesso del titolo necessario per l’insegnamento su posti di sostegno. Per questa falsa dichiarazione, la docente è stata accusata di truffa aggravata che, successivamente, è stata definita con un patteggiamento.Â
Docente licenziato senza preavviso, nuova sentenza N. 8944 della Corte di Cassazione
Successivamente, l’amministrazione ha avviato un secondo procedimento disciplinare che si è concluso con il licenziamento: alla docente, infatti, in occasione dell’assunzione in servizio presso un Istituto, è stato contestato il fatto di aver omesso la precedente condanna per truffa, oltre ad aver indicato in modo falso il possesso del titolo per il sostegno. La condotta contestata è stata considerata molto grave, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, a motivo del fatto che per il personale della scuola, assunto a tempo determinato, si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi visto che i contratti sottoscritti in precedenza influiscono in maniera determinante sull’assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante per la formazione delle graduatorie.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza, ha sottolineato come, nel caso preso in considerazione, ci si trovi di fronte ad una ‘giusta causa di recesso, ove sia di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il vincolo fiduciario anche in successivi rapporti instaurati col medesimo datore di lavoro, trovando applicazione il principio secondo cui la fiducia può essere lesa da comportamenti extralavorativi tenuti dal dipendente, principio sotteso alla previsione, contenuta nel CCNL di comparto, del licenziamento senza preavviso in caso di condanna passata in giudicato per delitto commesso al di fuori del servizio, di natura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto’. La casistica sopra descritta, in buona sostanza, è da considerarsi molto grave, al punto tale da influire anche sui contratti che la docente sarà in grado di ottenere in futuro.Â