Il tribunale di Patti, sezione Lavoro, con la sentenza n. 573 pubblicata il 27 marzo 2023 ritorna ad affrontare il tema del diritto di precedenza del figlio che assiste il genitore disabile in sede di mobilità interprovinciale. Una docente, assistita dall’avv. Santina Franco, ha impugnato gli esiti della mobilità per l’a.s. 2022/2023 in merito al diritto del cargiver di fare rientro in provincia per potere al meglio assistere il proprio parente disabile. La sentenza emessa è in sintonia con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, anche se giunge a conclusioni diverse.

Assistenza al parente disabile e mobilità

Secondo il giudice, “tenuto conto anche della particolare rilevanza costituzionale che assume un diritto fondamentale come quello in discorso, che mira a tutelare nel miglior modo possibile la condizione del disabile bisognoso di assistenza, non può certo ritenersi che la dovuta considerazione degli interessi pubblici di cui è portatrice l’amministrazione scolastica possa arrivare al punto di stabilire in maniera arbitraria e irragionevole, una distinzione gerarchica tra diverse categorie di aventi diritto, soltanto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all’età del soggetto portatore di handicap”.

Ne consegue che la scelta fatta in sede di contrattazione collettiva che attribuisce valore diverso alla posizione del genitore che assiste il figlio disabile, rispetto a quella del figlio che assiste il genitore disabile, deve considerarsi illegittima, in quanto genera una ingiustificata disparità di trattamento. Quindi, i criteri fondati sulla diversa valutazione delle categorie dei disabili o il grado di parentela o, peggio ancora, sul criterio della presumibile inferiore aspettativa di vita del congiunto disabile, non possono ritenersi conformi al principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione.

L’illegittimità del CCNI sulla mobilità

In base alle premesse, è illegittimo l’art. 13, comma 1 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente nella parte in cui limita:

  • il diritto di assistenza al familiare disabile all’esecuzione in sequenza di tutte le operazioni di ognuna delle tre fasi di mobilità,
  • il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici di cui alla legge n. 104/92 a prescindere dalla sussistenza di sedi disponibili, soprattutto in relazione alla mobilità interprovinciale.

Va riconosciuto, dunque, alla ricorrente il diritto a far valere il diritto di precedenza connesso all’esigenza di assistenza al genitore disabile. Ne deriva che è fondato il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza, senza la limitazione derivante dall’attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità previste dalle disposizioni del Ministero”. Si tratta di un precedente importantissimo in materia di trasferimenti nel settore scolastico, che offre una soluzione che garantisce il pieno rispetto delle disposizioni normative a tutela dei disabili.