Sentenza

Non è legittimo escludere dall’immissione in ruolo per gli abilitati all’estero inseriti con riserva nelle GaE e in attesa del riconoscimento del titolo. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 31 marzo scorso, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri in favore di un docente inserito con riserva nelle GaE a cui illegittimamente il MIM aveva accantonato il posto in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione. Il ricorrente era stato inserito con riserva nelle Gae in virtù di un precedente contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro (che aveva riconosciuto il diritto di chi si era abilitato all’estero all’inserimento nella IV fascia delle GaE) ed aveva anche ottenuto sentenza del Consiglio di Stato con cui veniva annullato il decreto di rigetto della domanda di equipollenza del titolo di abilitazione conseguito all’estero.

Gae, docente in attesa di riconoscimento del titolo: va immessa in ruolo?

L’Ufficio Scolastico Regionale, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23 da GaE, invece che attribuire il ruolo al ricorrente, gli aveva accantonato il posto, in attesa del completamento della procedura di riconoscimento del titolo di abilitazione. In particolare, a dire del MIM, doveva trovare applicazione l’Allegato A al D.M. n. 184/2022 nella parte in cui dispone che “Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.”. Sempre secondo il Ministero, nel caso di specie, “il dispositivo giudiziario, relativo alla posizione del ricorrente, non garantisce l’utilità derivante dall’inserimento in GaE (con riserva), ossia l’assunzione in ruolo”.

La decisione del giudice

Ebbene, il Giudice del Lavoro di Cassino, nell’accogliere integralmente la tesi difensiva proposta dall’Avv. Altieri, accertava che sia l’ordinanza con cui il ricorrente aveva ottenuto l’inserimento con riserva nelle GaE, sia la sentenza del Consiglio di Stato con cui egli aveva ottenuto l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di equipollenza del titolo estero, erano definitivi e non recavano alcuna preclusione all’immissione in ruolo del docente. Aggiungeva che, con l’accantonamento del posto in danno del ricorrente, “il diritto soggettivo all’inserimento con riserva è sostanzialmente pregiudicato dall’Amministrazione convenuta in quanto viene precluso al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo”.

Tanto premesso, il Tribunale ha condannato il MIM ad immettere (con riserva) in ruolo il ricorrente con decorrenza giuridica dall’01/09/2022, a risarcire il danno parametrato a tutte le retribuzioni perse a decorrere sempre dall’01/09/2022 e a rifondere le spese di giudizio sostenute dal docente.