Tfa sostegno
TFA per il sostegno

Il bando del TFA sostegno VIII ciclo è atteso a breve e dovrebbe chiarire anche il numero di posti messi a disposizione. La bozza del decreto PA, già approvato in Consiglio dei Ministri, contiene una modifica che allarga la platea di coloro che potrebbero accedere direttamente ai corsi. Ma ancora non è certo che il testo definitivo la confermi. Bisognerà attendere di poterlo leggere. Le novità riguardano, in modo particolare, l’accesso diretto ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Potrebbe bastare il possesso delle 3 annualità di servizio, svolte negli ultimi 5 anni, su posto di sostegno.

TFA sostegno: quali sono i requisiti di accesso ordinari?

I requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno, o TFA Sostegno, nella scuola dell’infanzia e primaria sono i seguenti:

  • titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; oppure
  • diploma magistrale, incluso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

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Può partecipare ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado chi ha uno dei seguenti requisiti:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o ancora titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + 24 CFU/CFA o abilitazione per altra cdc/grado di istruzione.
  3. Gli ITP, sino al 2024/25, accedono con il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Prove d’accesso al TFA sostegno: chi non deve sostenerle?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza necessità di sostenere le prove d’accesso, tutti coloro che nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno interrotto il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur avendo superato le prove d’accesso;
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso di chi supera le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per una delle due);
  • hanno superato le prove d’accesso, ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Il DL 36/2022 trasformato nella legge 79/2022 ha allargato la platea di chi accede direttamente al corso, senza sostenere la prova di accesso. Sono gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Resta da vedere se la versione finale del nuovo decreto apporta la modifica contenuta nella bozza.