docenti sovrannumerari
docenti perdenti posto

In questi giorni ogni scuola è impegnata nella pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto: i docenti sovrannumerari devono ricevere la notifica di sovrannumerarietà all’organico dell’autonomia relativo al prossimo anno scolastico 2023/24. Per alcuni docenti e in certi casi, tuttavia, l’essere perdente posto nella scuola di titolarità non è necessariamente una condizione negativa, ma potrebbe costituire anche una possibilità da sfruttare: vediamolo insieme.

Cosa possono fare i docenti sovrannumerari

Come sappiamo, dalla pubblicazione delle graduatorie interne di istituto si evincono i docenti sovrannumerari: questi, entro 5 giorni dalla ricezione della relativa notifica, devono presentare domanda di trasferimento, scegliendo se condizionare o meno l’istanza. Come abbiamo visto, possono decidere anche di non inoltrare nessuna domanda, scegliendo di essere trasferiti d’ufficio.

Nella maggior parte dei casi, l’essere perdente posto causa disagi e scoraggia i docenti, che sono costretti a cambiare contesto lavorativo, a meno che non vi possano essere riassorbiti grazie alla formazione di una cattedra in extremis, dovuta ad esempio a nuove iscrizioni tardive.

Caso in cui la sovrannumerarietà diventa una possibilità

Tuttavia, non sempre e non necessariamente i docenti sovrannumerarti subiscono un danno nell’essere perdenti posto: se, infatti, già hanno presentato domanda trasferimento, questa situazione potrebbe in effetti tramutarsi in una possibilità da sfruttare.

Infatti, se sicuri che nella scuola di attuale titolarità non sia possibile che si costituiscano nuove disponibilità di organico, dovrebbero condizionare la domanda: dovrebbero pertanto rispondere “No” al quesito “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”. In questo modo, infatti, avrebbero la precedenza sugli altri movimenti: come prima preferenza occorre necessariamente inserire la scuola in cui si è perdenti posto, ma successivamente le scuole in cui si desidera arrivare, anche appartenenti a comuni diversi da quello in cui si è titolari.

Non formandosi nuovi posti in organico per rientrare nella scuola di precedente titolarità, i docenti avrebbero maggiori possibilità per arrivare nella scuola che desiderano, poiché come detto, usufruirebbero della precedenza rispetto alla mobilità ordinaria. Solo se in seguito presenteranno apposita domanda, nell’arco degli otto anni, potranno ritornare nella scuola di vecchia titolarità; in caso contrario, resterebbero titolari sul nuovo posto acquisito.