Assunzioni docenti da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24, la bozza del decreto PA dispone una procedura straordinaria di reclutamento limitata ai docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali o negli appositi elenchi aggiuntivi. In buona sostanza, si tratta della medesima procedura applicata, con buoni risultati, negli ultimi due anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Se questa disposizione verrà confermata anche nel testo definitivo che sarà soggetto ad esame parlamentare per la sua approvazione, risulta evidente che, per il prossimo anno scolastico 2023/24, non verrà attivata la procedura di reclutamento dalle graduatorie regionali, nonostante quanto stabilito dal comma 980 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021.
Assunzioni docenti sostegno da I fascia GPS, come e quando opera la procedura?
Secondo quanto disposto dalla bozza del decreto PA, la procedura entrerà in funzione solamente dopo che saranno espletate le consuete assunzioni ordinarie dalle Graduatorie di Merito dei concorsi e dalle Graduatorie ad Esaurimento (con il 50 per cento dei posti per ciascuna procedura). Quindi, la procedura straordinaria verrà applicata, su base provinciale, sugli eventuali posti residui che risulteranno al termine delle operazioni ordinarie di immissione in ruolo.
Una volta terminata la procedura di reclutamento di docenti di sostegno dalla prima fascia GPS e dagli elenchi aggiuntivi, qualora dovessero residuare ancora dei posti, questi verranno destinati alle assunzioni dalla cosiddetta procedura ‘Chiamata veloce‘ (o Call veloce). In buona sostanza, i posti residui dalle assunzioni tramite scorrimento di GAE, GM concorsi, GPS prima fascia, verranno pubblicati dal Ministero dell’Istruzione: gli aspiranti potranno presentare domanda di disponibilità per essere assunti nelle province in cui risulteranno ancora dei posti per le assunzioni per il sostegno.
Vincolo mobilità
Per quanto riguarda il vincolo di permanenza su sede, si deve, purtroppo, far riferimento a quanto disposto dal comma 9 della bozza del decreto PA dove si legge quanto segue: ‘9. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero’.
In pratica, viene confermato il vincolo triennale di permanenza nella scuola assegnata per l’anno scolastico 2023/24: non sarà possibile, dunque, salvo cambiamenti in corsa, produrre domanda di mobilità (e tutto ciò vale anche per l’assegnazione provvisoria) e nemmeno ricoprire una supplenza da altra graduatoria GAE o GPS in cui si risulta inseriti. Ricordiamo, ancora una volta, che si tratta della bozza del decreto e che, pertanto, sino all’approvazione definitiva, sono ancora possibili delle modifiche alle disposizioni sopra citate.