Sostegno
Sostegno

Un lettore che sta per concludere il settimo ciclo del TFA sostegno chiede informazioni sulle possibilità di lavoro future. Al quesito risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri. Il nostro gentile lettore chiede: “Buongiorno, sto terminando il TFA VII ciclo per la scuola secondaria di secondo grado e sono in graduatoria a Catanzaro, ma vorrei andare fuori per lavorare dal prossimo anno scolastico. Sto aspettando l’istituzione delle graduatorie regionali per andare eventualmente in Toscana. Nell’eventualità non si creassero avrei la possibilità di muovermi con la Mad Sostegno per specializzati?

Graduatorie e MAD sono compatibili?

L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde: “Pur con la premessa che per poter fornire una risposta certa al quesito è necessario attendere la Circolare annuale delle supplenze che, ogni anno, fornisce istruzioni ed indicazioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA, in via generale ogni anno il MIM esclude che il docente inserito in GPS possa presentare la MAD. L’unica deroga a tale divieto è stata prevista dalla nota n. 29502 del 27 settembre 2021, che per l’a.s. 2021/22 per fronteggiare l’emergenza sanitaria e al fine di permettere alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili alla data di pubblicazione della nota stessa, ha consentito in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, di procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province (con l’esclusione, dunque, della provincia di iscrizione delle graduatorie). Al di là di detta deroga, tuttavia, in via generale non è consentito all’aspirante incluso in GPS di presentare la MAD.

Nello specifico, per questo anno scolastico 2022/23, il divieto è stato espressamente previsto dalla Circolare n. 29597 del 29/07/2022, recante Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23, che testualmente dispone che “Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”.

MAD sostegno e sanzioni

Dunque, per rispondere al quesito posto dal lettore, se è inserito in GPS, allo stato, non è possibile presentare la MAD, neppure in una provincia diversa da quella di inserimento nella graduatoria. A tal fine, all’atto della presentazione della MAD, è necessario rendere apposita dichiarazione che, se mendace, comporta conseguenze di natura penale. Tuttavia, né l’O.M. n. 112/2022 (disciplinante l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024), né la citata Circolare annuale sulle supplenze n. 29597 del 29/07/2022 hanno previsto le sanzioni nei confronti del docente che pur inserito in GPS, accetti un incarico da MAD (fermo restando eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace).

È da mettere in conto, tuttavia, che nell’ipotesi in cui il docente (pure avendo ritualmente dichiarato nella MAD di essere inserito in GPS) diventi destinatario di proposta di supplenza ed accetti l’incarico, possa aprirsi la strada di un contenzioso sulla valutabilità del servizio prestato ai fini del riconoscimento del punteggio (mentre ai sensi dell’art. 2126 c.c. non potrà mai essere pretesa la restituzione delle retribuzioni, poiché la prestazione lavorativa è stata comunque resa).