Si susseguono le note di chiarimento sul recupero dello scatto stipendiale anno 2013 pubblicate dagli Uffici scolastici regionali. A quelle delle regioni Sicilia, Lazio, Marche, si aggiunge anche quella dell’USR Calabria. La sostanza resta la stessa: docenti e ATA non possono recuperare l’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dell’adeguamento stipendiale. I motivi elencati restano i medesimi degli altri Uffici Scolastici. Serve un intervento normativo, come già successo per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Recupero scatto 2013: una questione bollente
Inutile dire che docenti e ATA continuano a protestare per la decisione del Governo sul blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e stipendiale, che a distanza di anni non è stata ancora rivista. Alcune sentenze sono state favorevoli ai ricorrenti, per cui ci si chiede per quale motivo ci si ostini a negare questo diritto ai lavoratori. Ma al momento le cose restano così. La nota dell’USR Calabria riprende la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015, ricordando che non ha inciso sulle disposizioni normative, ad oggi vigenti, che hanno determinano il blocco relativo alla progressione di carriera e all’adeguamento stipendiale riferito all’anno 2013.
Nella nota dell’USR leggiamo: “Viceversa, la medesima sentenza della Corte Costituzionale, al § 11 e al § 12, ritiene legittima la previsione di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, “che reca l’eloquente rubrica < Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico> e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economici delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2- bis)”.
In conclusione
In relazione a quanto sopra, in forza del quadro normativo vigente, ed in assenza di un intervento legislativo e negoziale che modifichi l’attuale assetto, non risulta possibile riscontrare positivamente le diffide in argomento. Questa è la conclusione a cui giunge l’Ufficio Scolastico per la Calabria, la stessa a cui erano già giunti gli USR delle altre regioni citate sopra e a cui era giunta anche la Gilda Napoli, nel suo comunicato di chiarimento della questione legata alla presentazione delle diffide.