E’ possibile evitare la sanzione disciplinare se non si è inviato tramite Istanze Online il modello ES-1 per gli esami di Stato? Il quesito viene posto da un lettore alla nostra rubrica L’avvocato risponde. La domanda giunta in redazione è la seguente: “Stimati legali, non sono riuscito ad inviare tramite Polis il modello ES-1 (presumo per problemi tecnici del sito): come posso rimediare per evitare la sanzione disciplinare?”. Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Esami di Stato: premessa
Il legale risponde così alla domanda giunta in redazione circa la mancata presentazione del modello ES-1: Ai sensi dell’art. 16, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dell’art. 1 D.M. 5 marzo 2019, n.183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sono costituite le commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I commissari esterni e il presidente sono nominati dal Direttore dell’USR, mentre i commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti agli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado. Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno i docenti di scuola secondaria di secondo grado, di ruolo (anche se assegnati su posti di potenziamento) e i supplenti annuali o al 30 giugno (in possesso di specifica abilitazione), se non designati commissari interni o referenti del plico telematico.
L’art. 1, comma 4, del D.M. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti per i Dirigenti Scolastici (art. 4) e per i docenti (art. 6). Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento (es. motivi di salute). Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Mancato invio Modello ES-1: L’avvocato risponde
Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell’esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS, dal 20 marzo e il 5 aprile. Non sono previste modalità di presentazione delle domande alternative a quelle informatiche, se non limitatamente “Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza” (Circolare n. 9260 del 16 marzo 2023).
Tuttavia, l’affidamento esclusivo a procedure informatiche per la presentazione di istanze alla PA è stato ripetutamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria in quanto l’Amministrazione deve necessariamente tener conto di “variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 9979 del 15/10/2018). Ed invero, “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci” (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).
Nel caso sottoposto dal lettore, la PA si è resa inosservante rispetto all’obbligo di prevedere procedure alternative a quella informatica per la presentazione della domanda di partecipazione di presidente e commissari all’esterni all’esame di Stato. Tanto considerato, si consiglia al docente di presentare immediatamente all’ATP di servizio domanda cartacea (a mezzo pec o raccomandata a/r), con nota di accompagno nella quale si precisa che la mancata presentazione attraverso il sistema Istanze on Line è stata resa impossibile a causa di malfunzionamenti tecnici del sistema informatico. Dunque, in caso di contestazione disciplinare, potrà prodursi copia cartacea della domanda unitamente alla prova dell’invio e della ricezione della stessa che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, potrà consentire di ritenere giustificata l’omessa presentazione dell’istanza con le modalità e nei termini previsti dalla Circolare n. 9260 del 16 marzo 2023.