Docenti immessi in ruolo, il comma 3 bis dell’articolo 399 del decreto N. 297/94 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, il docente immesso in ruolo venga cancellato da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e formazione, fatta eccezione per le graduatorie di merito dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quelle di immissione in ruolo. In buona sostanza, con la conferma in ruolo, il docente viene cancellato da GAE, GPS, graduatorie di istituto, dalle GM dei concorsi ordinari riguardanti la stessa c.d.c. dell’immissione in ruolo e dalle GM dei concorsi straordinari. Potrebbero arrivare, comunque, delle novità a questo proposito.
Docenti immessi in ruolo, possibili novità in merito alla cancellazione dalle graduatorie
Nella bozza del nuovo decreto PA, come sottolinea ‘Orizzonte Scuola’, è presente la seguente disposizione: ‘All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; b) il comma 3-bis è abrogato‘.
Secondo questa nuova disposizione che, in ogni caso, è bene ricordare che può essere ancora soggetta a modifiche prima della pubblicazione definitiva del decreto, verrebbe abrogato il suddetto comma 3 bis dell’articolo 399 del DL N. 297/94. Ne deriva che, in merito alla cancellazione dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo, si dovrebbe applicare quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 13 del DL N. 59/17 dove si legge quanto segue: ‘In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova…’
Risulta evidente che la normativa prevista dal comma 5 dell’articolo 13 del DL N. 59/17 è decisamente più stringente rispetto ai contenuti del comma 3 bis dell’articolo 399 del DL N. 297/94, secondo il quale il docente immesso in ruolo può rimanere nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari relativi ad un posto/classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo. Qualora, invece, dovesse venire confermata la suddetta abrogazione del comma 3 bis dell’articolo 399 del DL N. 297/94, il docente verrebbe cancellato, oltre che dalle GAE e dalle GPS, da tutte le graduatorie di merito concorsuali. In merito a questa nuova possibile disposizione, occorrerà attendere ulteriori precisazioni, oltre che la pubblicazione definitiva del decreto PA.