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lente supplenze

Assegnazione supplenze e punteggio: a chi spetta quella più lunga? Che ordine di chiamata va seguito nelle graduatorie? Una nostra lettrice pone un quesito in redazione, all’interno della rubrica ‘L’avvocato risponde‘. Scrive: “Buona sera, sono docente precaria della scuola dell’infanzia. Volevo chiedere un consiglio. Il giorno 23 marzo telefonicamente sono stata contattata da una scuola per un giorno di supplenza. Dopo neanche 5 minuti, la docente dopo di me è stata chiamata per 2 giorni di supplenza. Ho fatto presente in segreteria che toccava a me quella più lunga e mi hanno detto che non era vero. Fatto sta che la supplenza della collega dura ancora oggi 12 aprile e ho perso punti e stipendio: cosa posso fare? Aiutatemi a risolvere questa ingiustizia”.

Assegnazione supplenze brevi: cosa prevede la normativa

Gli avvocati Domenico Lioi e Mariagiada Fuoco rispondono al quesito della nostra gentile lettrice: L’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, ma anche il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il Regolamento delle supplenze prima in vigore risaliva al 2007 (dm 131/2007). Nell’ordinanza n. 60/2020 sono tre gli articoli dedicati alle supplenze: art. 12, 13 e 14. I tre articoli disciplinano sia le procedure di attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da parte degli Uffici Scolastici, anche in collaborazione con le Scuole Polo, sia l’attribuzione delle supplenze temporanee.

Nel caso di specie, l’art. di riferimento è l’art. 13 della richiamata ordinanza rubricato “conferimento delle supplenze brevi e temporanee”, in base al quale: “Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè̀:

  • a)  parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 10, della presente Ordinanza;
  • b)  totalmente inoccupati;

le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità̀ o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.” L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità̀ da parte dell’aspirante.

Copertura delle supplenze

Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità̀ da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate…”.

Dalla lettura del richiamato articolo si evince che nel caso sottoposto dalla lettrice, la segreteria scolastica, ricevuta l’accettazione dell’incarico, ha provveduto ad assegnare la successiva supplenza resasi disponibile, anche se più lunga di quella poco prima conferita, ad altro docente secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria. Ne deriva che, a parere dello scrivente, non vi è, allo stato, alcuna strada da poter intraprendere giudizialmente, atteso che non si ravvisa alcun riferimento normativo sulla scorta del quale la supplenza “più lunga” sarebbe spettata di diritto alla lettrice anche dopo aver già accettato un incarico.

Gli avvocati concludono con una precisazione: Va anche, opportunamente precisato, che ove l’insegnante fosse in grado di dimostrare che al momento dell’assegnazione dell’incarico, anche l’altro – quello di due giorni – di poi assegnato alla sua collega, era pure disponibile, potrà proporre reclamo e farsi assegnare l’incarico di maggiore durata che, secondo la cennata normativa, le sarebbe spettato.