Fino alle ore 14 del prossimo 27 aprile, tutti gli interessati in possesso dei requisiti necessari potranno inoltrare domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, sia per posto comune che per sostegno. Anche i docenti già in ruolo, in alcuni casi, possono inserirsi in questi elenchi aggiuntivi GPS: vediamo insieme quando è possibile e perché potrebbe essere un’opportunità presentare richiesta.
Riferimenti normativi e motivi per presentare domanda
L’art. 36 del CCNL comparto scuola permette ai docenti già con contratto a tempo indeterminato di ‘accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede’. I docenti già in ruolo, se in possesso dei requisiti necessari, pertanto, possono presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS per il 2023: il DM n. 53/2023 dispone soltanto che, ai fini dell’inserimento del personale di ruolo nelle GPS, è necessario essere in possesso dell’abilitazione e/o della specializzazione su sostegno entro il 30 giugno 2023.
Questa potrebbe essere un’importante opportunità per tutti quei docenti che vogliono cambiare e migliorare la propria situazione lavorativa: ad esempio, è il caso di tutti coloro che, pur avendo presentato domanda di mobilità, non riusciranno ad ottenere il trasferimento richiesto, e si ritroveranno ancora in servizio fuori dalla provincia di residenza o comunque a molti chilometri da casa. Allo stesso modo, non tutti potranno presentare domanda di assegnazione o utilizzazione e non tutti potranno comunque ottenerla.
Precisazioni sui docenti di ruolo che possono inscriversi negli elenchi aggiuntivi GPS
Per inserirsi negli elenchi aggiuntivi GPS 2023, i docenti di ruolo devono presentare richiesta per una diversa classe di concorso/posto o per un diverso grado di istruzione rispetto a quelli in cui sono attualmente titolari. Ad esempio, un docente della scuola secondaria di I grado su posto comune e specializzato nel sostegno, pertanto, non potrà accettare supplenze alla scuola media sul sostegno, ma solo su un grado diverso di istruzione (avendo l’abilitazione o il titolo di specializzazione necessari).
Il personale depennato dalle GPS nell’a.s. 2021/22 ovvero nell’a.s. 2020/21 (e che naturalmente non si sia già inserito nel 22/24 per la stessa classe di concorso/posto in prima fascia), secondo l’art. 399/3bis del D.lgs. 297/94 e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, in quanto nel 2022 le GPS si sono ricostituite. I docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo ma cancellati nel 2022/23 dalle GPS, invece, non possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi, poiché il depennamento è valido per l’intero biennio di vigenza delle GPS.