recupero ferie non godute
calendario ferie

Come per ogni altro lavoratore, anche per il personale della scuola le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile: sia docenti che personale ATA, infatti, hanno annualmente un numero di giorni definito di ferie retribuite di cui poter usufruire. A volte però capita che, per motivi non dipendenti dalla volontà personale, non si possa giovare di questi periodi: cosa fare allora? Come avviene il recupero delle ferie non godute?

Riferimento normativo in merito al recupero ferie non godute

La fruizione delle ferie nel comparto scuola viene disciplinata dall’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, che stabilisce quanto segue: “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.

Differenza tra docenti e personale ATA

Nel caso in cui il personale scolastico a tempo indeterminato non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, come ad esempio in caso di malattia, per grave patologia, per maternità, per interdizione obbligatoria, il recupero delle ferie non godute potrà pertanto avvenire anche al di là dei limiti temporali stabiliti dall’art. 13 suddetto. Tuttavia, vi è una differenza tra il personale docente e ATA: gli insegnanti devono effettuare l’eventuale recupero durante la sospensione delle attività didattiche, invece gli ATA possono recuperare entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. In questo caso il dipendente dovrà accordarsi con l’amministrazione scolastica, tenendo conto delle esigenze della scuola. A tal proposito occorre fare riferimento anche all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro in considerazione delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).