ore eccedenti scuola
ore eccedenti importi

Ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti nella scuola secondaria di primo grado: sono retribuite? E’ il dubbio di una docente, che scrive alla nostra redazione e chiede: “Buongiorno, lavoro nella scuola secondaria di I grado e nei giorni scorsi ho fatto qualche ora eccedente per sostituire dei colleghi assenti. Posso aspettarmi che queste ore mi vengano pagate, oppure no?” . Vediamo cosa prevede la normativa, se conviene o meno farle e cosa è cambiato con il rinnovo del CCNL scuola.

Lavoro straordinario ed ore eccedenti

Le ore eccedenti oltre l’orario di servizio possono avere durata annuale, al 30 giugno o 31 agosto, o essere occasionali, cioè giornaliere e svolte in via transitoria: può succedere, infatti, che, nell’arco di una settimana, a un docente, sia di ruolo che precario, venga richiesto di fare una supplenza per coprire un collega assente. Il compenso per ogni ora effettivamente svolta, in eccedenza alle spettanti ore settimanali, viene retribuita in base a quanto definito definito dal contratto di scuola. Fiscalmente, le ore eccedenti fanno cumulo con lo stipendio per cui alzano il reddito e l’IRPEF è da pagare con aliquota massima, oltre ad aumentare le addizionali regionali e comunali. Aumentando il reddito, si alza anche l’ISEE. Per questo ognuno dovrebbe valutare se conviene o meno farle. 

Aggiungiamo che gli importi relativi alle ore eccedenti sono stati modificati recentemente con il rinnovo del contratto del Comparto Istruzione e ricerca. Le ore eccedenti di cui parliamo sono quelle prestate dai docenti oltre l’orario d’obbligo (che varia in base a ordine e grado di scuola) e non rientrano tra le attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il fondo di istituto (art. 30 e 88 CCNL 29/11/2007). Retribuzione ed ente erogatore variano in rapporto alla tipologia. L’ANQUAP ha calcolato i nuovi importi e mostra il nuovo compenso orario.