Nel corso di un Consiglio di classe, un docente è obbligato ad intervenire su un punto dell’ordine del giorno, se invitato a farlo? E’ la domanda posta da un lettore, che pone la questione all’interno della nostra rubrica ‘L’avvocato risponde‘. Ci scrive: “Stimati avvocati, insegno da oltre mezzo secolo e in pochi giorni mi è successo questo. Ho avuto il consiglio di classe di una 5quinta che deve fare l’esame di stato il prossimo giugno. Durante l’esame del punto dell’ordine del giorno  “andamento didattico” , il collega vicepreside (che non svolgeva le funzioni delegategli dalla Preside, né il coordinatore, ma partecipava in quanto Collega di Lettere nella classe) mi ha sollecitato ad intervenire sul punto: secondo Voi e o secondo le norme, io sono obbligato ad intervenire? Posso declinare l’invito? Esiste il diritto di tacere nel Consiglio di classe? Se la Preside lo riterrà opportuno, mi potrebbe fare analoga richiesta? Verbale o scritta?”.

Consiglio di classe e interventi: norme e Costituzione

Al quesito risponde l’avvocato Domenico Lioi, che scrive: Il dubbio che solleva il lettore desta non poche perplessità, per il modo con il quale è posto. Premessa la sua lunga “militanza” nella scuola e dunque un’indubbia conoscenza delle regole ad essa sottesa, sembra di capire che “il collega vicepreside”, partecipante anch’esso al consiglio di classe, gli abbia “sollecitato” un intervento relativo all’ordine del giorno per il quale si discuteva. Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974.

Nella scuola secondaria – per il caso evidenziato dal lettore – ne fanno parte  tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. È presieduto dal dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio, ed ha il compito di pianificare e valutare l’azione educativa e didattica. Svolge, prevalentemente, una funzione consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse) e si riunisce secondo un programma stabilito dal Dirigente ovvero in caso di necessità. Tanto precisato – a livello normativo – è di tutta evidenza che ogni qualvolta si riunisce il Consiglio di Classe, è stabilito un preciso ordine del giorno, al quale i loro componenti debbono scrupolosamente attenersi e ciò per evitare un ampliamento della discussione ovvero cadere su tematiche diverse da quelle predeterminate.

Prima di dare compiuta risposta al lettore è appena il caso di precisare che la nostra Costituzione, che a parere di chi scrive è la più nobile delle leggi che il nostro ordinamento contempla, riconosce ad ogni cittadino, all’art. 21, la libertà di pensiero. Esso recita nella sua prima parte “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Orbene, l’art. 21, che è tra i diritti più importanti annoverati nella Costituzione, ci dice che ognuno di noi può manifestare il proprio pensiero in ogni forma e senza limitazione alcuna, ovviamente nel rispetto delle regole e dell’altrui libertà. Ciò non significa, però, che il cittadino può essere obbligato ad esprimere il proprio pensiero ovvero obbligato a fare e/o compiere un atto che ritiene di non dovere fare.

L’avvocato risponde

Pertanto, in risposta al nostro lettore, a prescindere che il collega vicepreside svolgesse o meno le funzioni delegategli dalla Preside, questi non aveva nessun diritto – così come nessuno altro – di costringere un componente del consiglio di classe ad esprimere un proprio pensiero, un’opinione sull’argomento del quale si stava discutendo, ovvero intervenire nella discussione, ben potendo, il componente del consiglio, astenersi da ogni decisione per la quale si discute e dunque far valere, quello che il lettore, giustamente definisce, il “diritto di tacere”.

In tutta verità, la norma riconosce ai componenti del consiglio di classe, durante il suo svolgimento, la “facoltà di parlare”, nel che “possono” prendere la parola durante la seduta i membri del Consiglio iscritti a parlare secondo l’ordine di iscrizione. Una facoltà, dunque, e non anche un obbligo. Di talchè, al nostro lettore, in conclusione, nessuno – e nemmeno la Preside – potrà imporre di intervenire in un consiglio di classe e dunque esprimere una propria opinione su un determinato argomento, salvo che si tratti di votare una determinata decisione allora in quel caso è prevista una sua partecipazione al voto che potrà manifestarsi anche con il diritto di astenersi.

Avv. Domenico Lioi