ricostruzione carriera
ricostruzione carriera

Se c’è un errore nella ricostruzione carriera, è possibile farlo correggere? Anche se l’interessato se ne accorge in ritardo? E se non è un errore? Cosa dovrebbe fare? Rispondiamo a queste domande suscitate dal quesito che ci pone una lettrice. Ci scrive: “Vorrei informazioni sulla ricostruzione di carriera: Sono entrata in ruolo su scienze motorie nel 2018, e ho 3 anni di precariato sul sostegno senza abilitazione. Nella ricostruzione non mi sono stati conteggiati i 3 anni del sostegno e sul cedolino mi compare come scatto di anzianità il 2025. Visto che la ricostruzione di carriera mi è stata inviata ad agosto scorso e solo ora mi sono accorta dell’ errore, cosa posso fare?” Risponde l’avvocato Salvatore Braghini.

Errore nella ricostruzione carriera: cosa fare?

Ricostruzione carriera, l’avvocato risponde: La ricostruzione di carriera, come noto, consiste nel riconoscimento dei servizi prestati ai fini della carriera al fine di vedersi attribuita, su istanza dell’interessato all’esito del superamento dell’anno di prova e formazione, la corretta classe stipendiale. Nel caso della gentile lettrice, quello che è definito un “errore” relativamente ai tre anni di pre-ruolo, in realtà non è affatto un errore, in quanto l’amministrazione non ha riconosciuto i tre anni svolti sul sostegno perché prestati senza possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 485 comma 6 del d.lgs 297/1994 (Testo Unico della scuola), il servizio riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera è quello prestato senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio svolto senza titolo non si valuta nemmeno ai fini della mobilità (nella quale, in generale, sono valutabili tutti i servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera) ma assume rilevanza, invece, ai fini previdenziali (pensionistici) così come ai fini economici. Pertanto, l’unico modo di rimediare (“all’errore”) è proporre ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale competente.

Avv. Salvatore Braghini