Assunzioni docenti da prima fascia GPS sostegno, l’articolo 5 del decreto PA prevede, per l’anno scolastico 2023/24, una procedura straordinaria assunzionale per i docenti abilitati inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (e relativi elenchi aggiuntivi). La procedura verrà applicata dopo le consuete operazioni riguardanti le immissioni in ruolo ordinarie e la cosiddetta ‘chiamata veloce’. Vediamo, in particolare, come opererà il vincolo triennale per i docenti neoassunti.
Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno e il vincolo triennale di permanenza
Per quanto riguarda il vincolo di permanenza su sede (triennale), si applicano le disposizioni contenute al comma 10 dell’articolo 5 del suddetto decreto PA (DL N. 44/2023) che indica quanto segue:
‘A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero’.
Come opera il vincolo
In buona sostanza, i docenti che riceveranno la nomina finalizzata al ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno saranno soggetti a vincolo di permanenza per tre anni sulla scuola di assunzione a tempo determinato. Durante l’arco temporale delle tre annualità di servizio, non potranno partecipare alle operazioni di mobilità, ovvero presentare istanza di trasferimento, assegnazione provvisoria ed utilizzazione. Inoltre, non potranno accettare incarichi di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno in altro ruolo o altra classe di concorso.
Tali disposizioni, per gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno all’estero e vengono nominati in seguito al riconoscimento del titolo stesso, scattano successivamente. Da sottolineare che il vincolo di permanenza triennale opera anche per i docenti beneficiari della legge 104/92 ma non viene applicato nei casi di esubero o sovrannumero.