La questione delle gite scolastiche e del docente accompagnatore è molto calda al momento e tanti insegnanti continuano a porre domande in proposito alle regole e alla normativa. Una lettrice scrive: “Salve, sono un’insegnante di sostegno. Il Dirigente della mia scuola mi ha inviato una mail, in cui mi comunica che sono designata come accompagnatrice, in occasione di una visita didattica, affermando che dato che l’assistente non può andare, devo andare io. In occasione del Consiglio di Classe avevo già detto che non sarei stata disponibile come accompagnatrice per l’uscita per cui ho risposto che per motivi familiari non potrò andare. Quali conseguenze potrei avere? Sono obbligata ad andare?”
Obbligo gita scolastica per un docente: l’avvocato risponde
L’avvocato risponde: Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di formazione intellettuale e personale che integra la normale attività didattica, sia sul piano del completamento della preparazione specifica attinente le diverse discipline di insegnamento, sia sul piano della formazione culturale generale e della personalità degli alunni. È bene chiarire che mentre l’uscita didattica si conclude entro l’orario di lezione, la visita guidata e la gita scolastica hanno durata per l’intera giornata, e il viaggio di istruzione in genere prevede almeno un pernottamento fuori sede.
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ha attribuito piena autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di viaggi di istruzione e visite guidate. Conseguentemente, con Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012 il Ministero dell’Istruzione, nell’individuare gli organi competenti a deliberare in materia, ha chiarito che “l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).” Per stabilire se la partecipazione ai viaggi di istruzione sia obbligatoria o meno per i docenti è necessario andare a verificare se questa attività sia prevista dalle norme contrattuali che individuano le attività obbligatorie.
Le attività obbligatorie
Le attività obbligatorie sono definite negli artt. 28 (Attività di insegnamento) e 29 (Attività funzionali all’insegnamento) del CCNL 2006-09. Tra le attività ivi descritte non rientra la partecipazione a visite guidate e a viaggi d’istruzione, le quali, quindi, rientrano nelle attività aggiuntive disciplinate dall’art. 130 CCNL 2006-09 e quindi non sono obbligatorie. Conseguentemente gli organi collegiali sopra indicati, a cui spetta deliberare in materia, dovranno verificare l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato. La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti resisi disponibili.
Sul punto, la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, non più in vigore, all’art. 8, comma 3, aveva chiaramente stabilito che “Ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto”.
Questi stessi principi sono assolutamente validi per il docente di sostegno, che non ha alcun obbligo di partecipare ai viaggi di istruzione, anche quando l’alunno disabile vi partecipi. Peraltro, la scuola può anche prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile. Infatti, la citata C.M. n. 291/1992, all’art. 8, comma 2, recitava che “Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”. Dunque, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, la docente non è obbligata a partecipare alla visita didattica e nessuna conseguenza ne può derivare dalla propria dichiarata indisponibilità.