L’avvocato Maria Rosaria Altieri, nel rispondere al quesito di un nostro lettore, ha spiegato cosa dice la legge in merito alla possibilità che un dirigente scolastico decida di assistere alla lezione di un docente, per controllare il suo operato. Riproponiamo la risposta al quesito, in quanto ancora di interesse per molti. Il quesito posto che è il seguente: Buongiorno, vorrei sapere se le leggi consentono ad un Dirigente Scolastico di stare in classe durante l’ora di lezione, per controllare il lavoro del docente. E’ previsto dalla normativa? Si può impedire?
Dirigente Scolastico e controllo del docente: premessa
L’avvocato Altieri inizia con una promessa sul ruolo del dirigente scolastico: “Il ruolo dei Capi d’Istituto ha subito importanti trasformazioni a partire dal 1997 con le norme sull’Autonomia scolastica. La Legge n. 59/97 (cd. legge Bassanini) ha trasformato Presidi e Direttori didattici in Dirigenti Scolastici, mentre successive disposizioni normative ne hanno chiarito funzioni, compiti e competenze (D.Lgs n. 59/98, DPR n. 275/99, D.Lgs n. 165/01, L. 107/2015). Tra le varie funzioni attribuite dalla normativa al DS, vi è la gestione, la direzione e il coordinamento delle risorse umane. Tra i compiti di gestione delle risorse umane di competenza del DS rientrano alcune funzioni tipiche del datore di lavoro, come ad esempio la costituzione del rapporto di lavoro e (sia pure con ampi limiti) il potere disciplinare”.
L’avvocato risponde
“L’art. 21, comma 16, della legge 59/1997 – continua l’avvocato Altieri – precisa che la qualifica dirigenziale è conferita ai Capi d’Istituto nel rispetto del principio della libertà di insegnamento (in ossequio a quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione). Nelle disposizioni normative appena citate, così come nel complesso della normativa di settore, non vi è alcuna norma che vieti al Dirigente Scolastico di presenziare ad una lezione svolta dal docente.
Tuttavia, proprio perché il Dirigente Scolastico può essere qualificato quale datore di lavoro del personale scolastico, e nello specifico dei docenti, può trovare applicazione, in tali casi, l’art. 6, comma 1, della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori), ai sensi del quale “Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti”. Dunque, al di là dei casi espressamente previsti dalla norma, sono vietate visite di controllo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore“.
I diversi casi
“Nel caso in cui ciò si dovesse verificare bisogna distinguere le ipotesi in cui si tratti di visite di controllo ripetute nel tempo, oppure di un singolo intervento di controllo in classe. Nel primo caso, la condotta reiterata del DS può avere risvolti:
- civilistici, in quanto può integrare una condotta di “mobbing” (dall’inglese “to mob”, verbo che significa “aggredire, attaccare”) che consiste in un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima. In tal caso il docente potrà tutelarsi agendo dinanzi al Giudice del Lavoro;
- penali, potendo integrare il reato di molestie (art. 660 c.p.), oppure, nei casi più gravi, l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) qualora la condotta del DS arrechi al lavoratore un danno ingiusto, oppure, ancora, lo stalking (art. 612 bis c.p.) qualora la condotta persecutoria del DS sia idonea a creare uno stato di ansia e paura nel docente o ad alterare le proprie abitudini di vita. In tali casi, si potrà proporre denuncia-querela alla Procura della Repubblica.
Nel secondo caso, il singolo intervento in classe che abbia una finalità di controllo, può integrare una responsabilità disciplinare in capo al DS, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 25 e ss. del CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, definitivamente sottoscritto in data 8 luglio 2019. Il docente potrà direttamente chiedere all’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’USR competente di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del DS, in quanto la Circolare n. 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce, al punto 3, lett. b), che il procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente può essere avviato dall’UPD non solo su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, ma anche a seguito di acquisizione aliunde della notizia dell’infrazione”.