Riconoscimento del diritto della Carta del Docente anche ai precari, il Tribunale di Taranto, in merito a un giudizio sul riconoscimento del bonus annuale di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione professionale dei docenti, ha deciso di utilizzare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. Il motivo? Il Tribunale di Taranto, pur confermando il proprio orientamento a favore del riconoscimento di tale diritto, si è rivolto alla Cassazione in considerazione del fatto che il Tribunale di Foggia si è espresso, in precedenza, in direzione contraria.Â
Riconoscimento Carta del Docente anche ai precari, la questione finisce alla Corte di Cassazione
Lo Studio Legale dell’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone, attraverso una nota informativa, ha comunicato la decisione del tribunale tarantino di chiedere ‘alla Cassazione di enunciare i principi di diritto su specifici aspetti del vasto contenzioso attualmente in corso’. Il Tribunale di Taranto ha chiesto conferma alla Corte di Cassazione, in merito all’orientamento favorevole, in considerazione dei seguenti aspetti.
Durata minima del rapporto di lavoro necessaria a far sorgere il diritto del lavoratore a percepire la carta del docente
Supplenze al 31 agosto, al 30 giugno, servizio minimo di 150 giorni per ciascun anno scolastico, o anche qualsiasi tipo di supplenza a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro? Sul punto il Tribunale tarantino ha affermato che sono pienamente associabili agli insegnanti di ruolo, e quindi in condizione tale da giustificare in loro favore l’erogazione del bonus in questione, i docenti a termine che abbiano reso, nel corso di ciascun anno di riferimento, almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa (di ‘insegnamento puro), trattandosi questa della quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo (ai sensi dell’art. 39, co. 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998), ma ha dato atto anche di altra giurisprudenza che ritiene sufficiente qualsiasi tipo di supplenza.
La natura dell’obbligazione
Il Tribunale tarantino – spiega l’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone – ha affermato che la Carta del Docente è un’obbligazione pecuniaria che si sostanzia in un ‘benefit’ di natura retributiva, in quanto riferendosi a spese che sono a carico del lavoratore necessarie per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa, si traduce in un adeguamento della retribuzione. Il Tribunale si è motivatamente opposto a quelle ‘avverse tesi’ di altri Tribunali (tra i quali si annovera certamente quello di Foggia) che hanno invece escluso la natura retributiva e pecuniaria della Carta.
La prestazione del Ministero, si legge nell’ordinanza di remissione, si sostanzia in un’obbligazione pecuniaria e non in un obbligazioni di ‘fare o consegnare’, in quanto il fatto che il docente sia obbligato ad accedere alla piattaforma con la propria identità digitale per l’assegnazione in concreto, non muta la natura pecuniaria del debito, trattandosi di ‘mere prestazioni collaterali e accessorie’.
Ponendosi in aperto contrasto con la singolare tesi sostenuta dal Tribunale di Foggia, il Giudice di Taranto ha affermato che la natura pecuniaria della Carta esclude che un’eventuale impedimento nella concreta fruizione sia causa di impossibilità della prestazione, riferendosi al fatto che i precari non abbiano mai avuto, e non hanno ancora oggi, accesso alla piattaforma informatica. Il contrasto è evidente ove nell’ordinanza vengono richiamati ‘i fautori delle avverse tesi ermeneutiche’ che a loro volta evidenziano ‘peculiari vincoli‘ nella individuazione di “specifici termini” per proporre la richiesta e per utilizzare la provvista, che osterebbero ad un eventuale riconoscimento sopravvenuto, “almeno per i rapporti di lavoro antecedenti all’ultimo biennio”.Â
La natura pecuniaria della Carta risolve anche gli eventuali problemi legati all’interesse ad agire per coloro che non sono in servizio al momento della sentenza (interesse ad agire escluso ancora una volta dal Tribunale di Foggia e da pochi altri Giudici nazionali). Il Giudice di Taranto si è detto convinto che anche ove il docente non sia in servizio, egli sia comunque portatore di un interesse ad agire, controvertendosi del diritto a percepire un beneficio pecuniario ed escludendo quindi che possa avverarsi una sopravvenuta oggettiva impossibilità o che sopraggiunga una diversa causa di estinzione dell’obbligazione.
Il termine di prescrizione
Dalla individuazione della natura dell’obbligazione, pecuniaria o risarcitoria, discende – spiega oltre modo l’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone – anche un diverso termine di prescrizione del diritto, ovvero quinquennale o decennale (ma non inferiore) a seconda che l’azione sia configurata, rispettivamente, come pagamento di arretrati retributivi, oppure come risarcimento del ‘danno comunitario’ (ovvero il danno derivante dall’omessa o inesatta applicazione di una direttiva comunitaria).
In conclusione il rinvio alla Corte di Cassazione non interesserà il radicale diritto o meno dei docenti alla carta elettronica, a tutt’oggi certo ed indiscusso in quanto già riconosciuto dalla CGUE, ma solo gli anzidetti specifici aspetti, soprattutto quelli oggetto anche delle isolate pronunce foggiane. Anzi è chiaro come il Giudice di Taranto, nell’affrontare i singoli problemi, abbia indicato soluzioni ampiamente favorevoli ai docenti precari, in quanto:
- ha affermato che l’impossibilità di accedere al Bonus, in passato o al momento della sentenza, non può ritorcersi contro il precario,
- ha affermato che il diritto a percepire la Carta non possa essere limitato al biennio (o addirittura al singolo anno in corso, come affermato in alcune sentenze, ancora una volta, del Tribunale di Foggia)
- ed ha aperto addirittura al riconoscimento della prescrizione decennale, e quindi al recupero integrale della Carta del Docente da quando è stata istituita.
Il Tribunale ionico ha più in generale ricordato che grava sull’Amministrazione (come su tutte le parti) un principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, evidentemente traditi nella vicenda della Carta del Docente, dal momento che il Ministero, impedendo al precario di richiedere il beneficio nei termini previsti dalla normativa, non ha agito in modo da preservare gli interessi del lavoratore, contravvenendo ad un proprio dovere giuridico autonomo.
Ora – conclude lo Studio Legale dell’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone – si dovrà attendere sino a novanta giorni per sapere se la Cassazione giudicherà ammissibile la richiesta del Giudice di Taranto e, in caso positivo, si dovrà attendere la conclusione del giudizio di Cassazione che fornirà le risposte richieste, che avranno ovviamente conseguenze pratiche sui giudizi pendenti.