Formazione
Formazione

La formazione fuori dall’orario di lavoro per i docenti è obbligatoria? Dà diritto alla remunerazione? Una lettrice ci scrive: “Salve, sono un’insegnante di scuola primaria. Mi hanno detto che devo svolgere un corso obbligatorio di 6 ore per 2 settimane consecutive, fuori dall’orario di servizio. Vorrei capire se queste ore mi vengono pagate o se comunque ho diritto alla remunerazione. E poi anche se posso recuperale con le ore di programmazione oppure sono obbligata a fare il corso e non posso ribellarmi.” Risponde alle domande l’Avvocato Domenico Lioi.

Formazione fuori dall’orario di servizio: è obbligatoria?

Al quesito posto alla nostra redazione, l’avvocato risponde: La questione che pone la docente riguarda l’obbligo di formazione obbligatoria, alla quale sono tenuti, per ogni anno scolastico, i docenti di ogni ordine e grado. Intanto sarebbe stato interessante capire – in quanto non perfettamente precisato – se le 6 ore rientrano nel monte ore previsto dal collegio dei docenti, ovvero siano aggiunte a queste. Orbene, la cornice entro la quale si muove la questione, è il dubbio se la formazione debba essere svolta o meno durante l’orario di servizio, ovvero se al di fuori, dovrebbe essere “compensata”. La questione è abbastanza dibattuta, e val la pena, da subito, ricordare, intanto che spetta al Collegio docenti stabilire il monte ore necessario per la formazione in quanto la circostanza, pacifica, che la formazione deve essere svolta all’interno delle ore di servizio.

Sul punto è intervenuta, di recente, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28.10.2021 che, per l’appunto, e a conferma di quanto sopra, ha precisato che “… la formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori” Con l’avvento della L. 107/15, la c.d. Buona Scuola, la formazione è divenuta obbligatoria e, per quanto disciplinato dall’art. 124, senza vincoli di ore annuali, con il solo limite che deve svolgersi durante l’orario di lavoro dei docenti, previsto da contratto, nel senso che non deve costituire un aggravio di orario. Non va neppure sottaciuto che, costituendo la formazione, una peculiarità contrattuale, devono essere, anche, assicurati i necessari finanziamenti per consentire la partecipazione del personale a tali iniziative formative, deliberate dal collegio dei docenti. 

‘Nelle attività funzionali del docente’

Finalmente con l’intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione che Sentenza della Cassazione – Sez. Lavoro, del 14/03/2019, n.7320 – è stato definitivamente specificato che la formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore collegiali. La Corte ha ribadito che “nelle attività funzionali del docente … rientra anche la formazione e l’aggiornamento che, quindi, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività” Dunque, un’ulteriore conferma del fatto che la formazione rientra nelle ore di servizio e per cui se tali ore fossero esaurite allora queste ora dovrebbero essere retribuite con il Fondo di Istituto

In conclusione, in risposta al quesito posto dalla docente, va dunque ribadito che, anche se formazione è imposta per legge, resta sempre sottoposta alla contrattazione e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio. Ovviamente, se vengono espletate al di fuori dell’orario di servizio il docente va esonerato o retribuito per la quota eccedente a quella concordata.