Convocazione per supplenze brevi: quando un docente non viene chiamato, ha diritto a sapere chi ha ricevuto la supplenza? Al quesito, posto da una lettrice, risponde l’Avvocato Salvatore Braghini. La lettrice ci scrive: “Ho ricevuto una convocazione e ho dato disponibilità , con la speranza di essere chiamata. Ho atteso invano e alla fine ho chiamato in segreteria per capire chi aveva ottenuto la supplenza. Mi è stato risposto con arroganza che per motivi di privacy non ho diritto a conoscere questa informazione. E’ davvero così? Se no, cosa posso fare per avere questa informazione?”.
Supplenze, la trasparenza nelle convocazioni
Cosa dice la legge sulle trasparenza nella convocazione per supplenze? L’avvocato risponde: “Purtroppo, spesso, l’arroganza di certe risposte nasconde anche l’incompetenza di chi le dà . Invero, in questi casi sussiste il diritto alla trasparenza, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica. La nostra gentile lettrice ha titolo all’informazione (e all’atto di individuazione del beneficiario) in quanto ha un interesse concreto, diretto ed immediato a verificare la correttezza dell’individuazione del soggetto destinatario della nomina.”
Albo pretorio
“Peraltro, il conferimento della supplenza si può trovare attraverso un’apposita sezione del sito online dell’istituzione scolastica corrispondente all’Albo pretorio, all’interno dell’area destinata alla Pubblicità legale. Su quest’ultima dovrebbero esser pubblicati tutti i contratti stipulati per le supplenze del personale docente e ATA. Se non lo trova in detta sezione ha senz’altro titolo a formalizzare una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. e ii., specificando che ha ricevuto la convocazione e, quindi, al fine di effettuare il controllo della correttezza amministrativa e di tutelare eventualmente i propri interessi nelle deputate sedi giurisdizionali e non, è titolare dell’interesse che lo legittima all’ostensione dell’atto amministrativo”.