Vincolo alla mobilità docenti
vincolo tre anni

Mobilità per i neoassunti da concorso ordinario 2020: cosa prevede il nuovo decreto PA? E’ la domanda postaci da un gruppo di docenti che chiedono: “Gentilissimi, siamo un gruppo di docenti che vorrebbero avere delle delucidazioni riguardo al nuovo decreto. Parliamo dei Neoassunti 22/23 da Concorso Ordinario 2020 in anno di prova. Da quanto si evince i suddetti avranno possibilità di richiedere mobilità. Il gruppo per cui scrivo è un gruppo di docenti che, a causa della lentezza della USR, si ritrovano ad oggi ancora impegnati nell’espletamento delle prove orali e che sperano di essere assunti in anno di prova a partire dal 23/24. In base al nuovo decreto saremo soggetti a vincolo triennale ed impossibilitati a fare richiesta di mobilità. Ciò che vorremmo chiarire è: Parliamo dello stesso concorso nazionale (Ordinario 2020) e delle stesse classi di concorso (A048-49), ci sono i presupposti per richiedere anche nel nostro caso mobilità? (Alla luce anche del fatto che parliamo di un concorso non finanziato da fondi del PNRR).

L’avvocato risponde

Al quesito sopra, risponde l’Avvocato Salvatore Braghini all’interno della nostra rubrica L’avvocato risponde. Nel caso prospettato dal nostro lettore – scrive l’avv Braghini – bisogna porre attenzione alla decorrenza giuridica. Se l’immissione in ruolo dall’a.s. 2022/2023 è retrodata al 01.09.2021, come per chi ha vinto il concorso ordinario del 2020, il beneficiario non è soggetto al vincolo triennale. Ciò in quanto il comma 10 dell’art. 5 del DL 44/2023 prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi  dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.

I destinatari di nomina a t.d. di cui al citato comma 5 sono coloro che vengono reclutati da GPS sostegno I fascia ed Elenchi aggiuntivi. Se ne ricava che questi ultimi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato senza poter presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale) nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso, fatto salvo il solo caso di sovrannumero o esubero.

Mobilità e vincoli

Più in generale nella materia della mobilità, in ordine all’originario vincolo previsto dal D.lgs. n. 297/94 (articolo 399, comma 3), sono intervenuti, nel tempo, diversi provvedimenti legislativi che hanno apportato modifiche, e segnatamente il DL 29 ottobre 2019, il DL 25 maggio 2021, n. 73, il DL 27 gennaio 2022, n. 4 e il DL 21 marzo 2022, n. 21. Alla luce delle diverse disposizioni di legge i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero e le deroghe previste per i docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), se i fatti sono sopravvenuti rispetto al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Durante i tre anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono però presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze al 30/06 oppure 31/08 per altra classe di concorso per le quali abbia titolo di accesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007.

Avv. Salvatore Braghini