Nel corso dell’anno scolastico, ogni docente ha diritto ad usufruire di alcuni permessi per motivi personali e familiari: questi giorni sono regolarmente retribuiti. Molto spesso, capita che si faccia confusione sulla modalità di fruizione e sul numero di giorni che possono essere richiesti (3, 6 o 9?) e che i dirigenti richiedano una certificazione e/o documentazione specifica che attesti le ragioni della richiesta. Gli insegnanti hanno l’obbligo di presentare tale documentazione? Cerchiamo insieme di chiarire la questione.
Fruizione dei permessi per motivi personali o familiari
L’art. 15 comma 2 del CCNL 006-09 stabilisce che “il personale docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”. Il docente, pertanto, può richiedere al dirigente scolastico di usufruire di questi permessi per motivi personali e familiari all’interno di un anno scolastico: la norma non fornisce indicazioni precise sulla maturazione di questi tre giorni, pertanto il dipendente può farne richiesta in qualsiasi periodo dell’anno, anche nelle prime settimane di scuola, durante i giorni di attività didattica o di sole riunioni collegiali: il beneficio, infatti, non è correlato al servizio prestato. Inoltre, è possibile richiedere i tre giorni separatamente o in modo continuativo.
Ricordiamo che nell’arco di un anno scolastico, oltre ai suddetti tre giorni di permesso, il personale docente di ruolo può usufruire anche di ulteriori 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, concessi solo dopo aver richiesto e utilizzato i tre giorni richiedibili.
Non occorre presentare nessuna documentazione ufficiale
Molti docenti si chiedono se sono obbligati a presentare una specifica documentazione che attesti i motivi per cui si richiede il o i permessi, soprattutto quando si verificano casi di abuso di potere da parte dei dirigenti scolastici. Occorre in primo luogo fare una premessa: i permessi pr motivi personali e familiari richiesti non sono soggetti a nessuna valutazione da parte del capo di istituto, che pertanto non è tenuto ad esprimere nessun parere. Il dipendente, inoltre, ha l’obbligo di presentare solo richiesta, ma non deve aspettare che il preside conceda i giorni, perché ha il diritto a usufruirne.
Per questo motivo, il docente non è tenuto ad indicare in modo formale le ragioni della richiesta, fornendo indicazioni di tempo e di luogo: la norma, infatti, non stabilisce che i permessi debbano essere “debitamente” documentati. Ogni dipendente, quindi, può riconoscere le motivazioni personali e soggettive che lo spingono a richiedere il permesso: l’autocertificazione fornita, pertanto, rappresenta solo un atto formale, ma non costituisce un documento ufficiale.