Ritardo nel disbrigo della pratica di ricostruzione carriera: un docente chiede dei chiarimenti in merito alla sua personale situazione. Ci scrive: “Salve, sono un docente di ruolo dal 2015, con 4 di anni pre-ruolo. Dopo l’anno di prova ho presentato domanda di ricostruzione carriera, ma la segreteria lo ha smarrito e mai inviato. Sono riuscito a rimandare la domanda a inizio 2022 e lo scorso giugno ho chiesto lumi al Mef per capire a che punto erano. Mi hanno risposto che stavano lavorando le pratiche di aprile 2021. Qualche giorno fa ho chiesto nuovamente informazioni sulla pratica, ma mi hanno risposto che stanno lavorando le pratiche di maggio 2021. Ma è possibile che dopo quasi un anno abbiano smaltito solo le pratiche di un mese? Di questo passo potrebbero volerci anni per arrivare alla mia. Lo scatto stipendiale di tutto questo tempo perso per loro, potrò recuperarlo? Mi tocca far causa?”
Ritardo nella pratica di ricostruzione carriera
Al quesito risponde l’Avv. Salvatore Braghini, che scrive: Purtroppo, i tempi per la lavorazione delle ricostruzioni di carriera sono sempre lunghi. Molto dipende dagli assistenti amministrativi e dalla Ragioneria Territoriale competente che, in sede di controllo, potrebbe impiegare molto tempo prima di restituire alla scuola il decreto con il visto di conformità. In base alla normativa, il nostro lettore ha diritto all’integrale riconoscimento dei 4 anni di preruolo, in quanto l’art. 485 del Testo Unico della Scuola, al comma 1 prevede che:
“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L’incognita della prescrizione
Nel suo caso vi è però l’incognita della prescrizione. Infatti, non potendo dimostrare la presentazione della precedente istanza di ricostruzione del 2015, rischia che le venga considerata soltanto l’istanza del 2022. Se infatti il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 c.c., si applica sempre il termine della prescrizione quinquennale. In assenza di atti che interrompono il termine prescrizionale da parte dell’interessato, pertanto, potranno essere liquidati soltanto gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti di ricostruzione, in applicazione, appunto, della prescrizione quinquennale (ai sensi dell’art. 2948 c.c.).
Tanto viene precisato anche dalla Circolare del MEF del 6 ottobre 2017, n. 27 recante Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera. E’ sempre buona norma, quando si deposita un’istanza in segreteria, onde evitare inconvenienti del genere (come lo smarrimento dell’istanza), farsi lasciare il numero di protocollo in ingresso dell’istanza. Altre risposte a dubbi comuni.
Avv. Salvatore Braghini