Le ferie dei supplenti possono essere monetizzate, in quanto sottoposte ad alcune restrizioni. Infatti, in base alla normativa non possono essere chieste durante le attività didattiche. Un lettore ci scrive: “Salve, sono un supplente con contratto al 30 giugno. Nei giorni scorsi ho chiesto i 7 giorni di ferie che mi spettano, ma il Dirigente Scolastico mi ha risposto per iscritto che durante le attività didattiche non è possibile chiedere le ferie. Ma dato che il mio contratto scade il 30 giugno, io quando le dovrei chiedere? Lui sostiene che saranno monetizzate, ma io le voglio prendere, non monetizzare. C’è qualche legge a cui posso appellarmi? Vi ringrazio anticipatamente”. Rispondono al quesito gli avvocati Lioi e Fuoco.
Ferie supplenti: fruizione e monetizzazione
Gli avvocati rispondono alla domanda posta dal nostro lettore scrivendo: Le ferie del personale docente sono regolate dall’art. 19 del CCNL/scuola e sono proporzionali al servizio prestato considerando una proporzionalità pari a 2 giorni e mezzo circa per ogni mese di servizio. I predetti giorni di ferie possono essere usufruiti esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, è consentito la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (cfr. art. 13 CCNL) a condizioni che, il personale che se ne avvale possa essere sostituito con altro personale in servizio nella stessa sede e alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Se durante il rapporto d’impiego il docente non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Il caso posto dal lettore
Ne deriva che, a parere degli scriventi avvocati, è da ritenere lecito quanto rappresentato dal Dirigente Scolastico al lettore, atteso che nel corso delle attività didattiche non è possibile usufruire dei sei giorni di ferie previsti dall’art.13 del CCNL. Va, in ogni caso, opportunamente precisato che qualora il lettore non dovesse beneficiare delle predette ferie in periodo di sospensione delle attività didattiche, avrà diritto al corrispettivo in denaro delle stesse in fase di cessazione del contratto di lavoro che, nel caso di specie, corrisponde con la data del 30 giugno 2023.
Avv. Domenico Lioi
Avv. Maria Giada Fuoco