La procedura propedeutica allo svolgimento degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado va avanti: lo scorso 4 maggio, infatti, sono stati pubblicati gli elenchi dei presidenti di commissione. Come sappiamo, da quest’anno scolastico le commissioni d’esame saranno formate da tre membri interni, un presidente esterno e tre membri esterni: come sono designati questi ultimi professori per la maturità 2023? Vediamo come avviene la nomina e la tempistica.
Quando si conosceranno i membri esterni della maturità 2023
Entro il 5 aprile scorso, i docenti della scuola secondaria di secondo grado con i requisiti richiesti e i presidi hanno dovuto presentare domanda come commissari esterni e presidenti di commissione agli esami di maturità 2023: solo nei primi giorni di giugno, tutti gli interessati conosceranno i nomi dei membri esterni nominati.
La norma di riferimento per la nomina dei componenti delle commissioni è il Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007, in base a cui si delineano i criteri di selezione, assegnazione e surroga in caso di indisponibilità degli insegnanti esterni a prendere parte agli Esami di stato. Occorre anche considerare l’apposita ordinanza ministeriale che annualmente il Ministero emana: per quest’anno scolastico, quindi, si deve fare riferimento all’OM n. 45/20223.
Criteri di nomina dei commissari esterni
Il suddetto Decreto Ministeriale indica i criteri con cui avviene la nomina per i commissari esterni per gli esami di maturità 2023. In particolare, come disposto dalla norma, questi sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza “tra i docenti
- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’attivita’ didattica di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta; per il caso in cui, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), del presente comma, rimangano ancora delle nomine da effettuare;
- tra i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d’istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all’insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore”.
Ordine di precedenza delle nomine
Il D.M. del n.6 del 17 gennaio 2007 ha stabilito che “i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto di esame della maturità 2023” e che solo i casi di necessità si prescinde dall’abilitazione, fermo restando il possesso del titolo di laurea necessario per l’accesso ai concorso e al ruolo. Il comma 4 del succitato art 6 definisce l’ordine con cui vengono effettuate le nomine dei membri esterni anche per la maturità 2023:
- per la materia d’insegnamento;
- 2. per la classe di concorso in cui è compresa la materia d’insegnamento.
L’art. 8, invece, indica le fasi territoriali seguite per le varie nomine:
- “A) nell’ambito del comune di servizio o residenza, nell’ordine di preferenza espressa;
- B) d’ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
- C)nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;
- D) d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi di cui alle lettere A), B) e C).
- E) eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’art.6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione in cui l’aspirante presta servizio; successivamente, d’ufficio; qualora non sia possibile effettuare – in base alle disposizioni di cui alle lettere A),B), C), D) del presente comma – le nomine per ogni sede d’esame”.