Permessi per motivi familiari: i supplenti ne hanno diritto? Cosa prevede la normativa per il personale a tempo determinato? Un lettore scrive in redazione all’interno della nostra rubrica l’Avvocato risponde e pone il seguente caso: “Buongiorno, avrei bisogno di prendere due giorni di permesso durante gli scrutini per motivi familiari. Ho un contratto al 30 giugno e non posso usufruire dei 3 giorni previsti dall’art 15 e non posso chiedere ferie durante gli scrutini. Che tipo di permesso dovrei chiedere? Grazie”. Al quesito rispondono gli avvocati Lioi e Fuoco.
Permessi per motivi familiari dei supplenti
La questione dei permessi del personale scolastico è spesso motivo di dubbi e incertezze. Questo perché le regole variano tra personale di ruolo e personale assunto a tempo determinato. Gli avvocati, nel rispondere alla domanda del lettore spiegano: L’art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Il comma 7 dell’art. 19 del CCNL Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione). Pertanto, cambia sia il numero dei giorni che la relativa retribuzione:
- i docenti assunti a tempo indeterminato hanno 3 gg. di permesso per motivi personali e familiari ad anno scolastico interamente retribuiti;
- i docenti assunti a tempo determinato hanno 6 gg. di permesso per motivi personali e familiari ad anno scolastico senza però alcuna retribuzione.
Da quanto rappresentato consegue che il lettore, in qualità di docente a tempo determinato, potrà invocare il richiamato art. 19 CCNL scuola e, pertanto, beneficiare di sei giorni di permesso non retribuiti per motivi personali e/o familiari.
Avv. Domenico Lioi
Avv. Maria Giada Fuoco