recupero ferie non godute
calendario ferie

Le ferie sono un diritto irrinunciabile per qualsiasi lavoratore italiano, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 2209 del Codice civile. Quanti giorni spettano al personale docente? Ci sono casi in cui le ferie possono essere interrotte o ridotte? In questo articolo ci concentreremo sul personale di ruolo e i supplenti annuali. Per quanto riguarda le ferie del personale a tempo determinato, è possibile consultare altri articoli presenti sul nostro sito.

Ferie docenti: art 13 del CCNL 2006/2009

L’articolo 13 del CCNL 2006-2009 regola le ferie del personale docente, e stabilisce quanto segue: “Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”. Il personale di ruolo ha diritto a:

  • 32 giorni di ferie se ha più di tre anni di servizio
  • 30 negli altri casi
  • a questi dovrebbero aggiungersi 4 giorni di festività soppresse.

In caso di part time, le ferie si suddividono in part time orizzontale, in cui il docente ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno e part time verticale, in cui il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per cui, se ho un parti time verticale il numero di ferie si conteggia in questo modo:

  • giorni di ferie = numero di giorni lavorati x 32 /6

Ferie, cosa non le riduce e cosa sì

Le ferie continuano a maturare anche quando il docente fa assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio) o assenze retribuite parzialmente (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%). Il giorno libero e la settimana corta non incidono nemmeno. Non maturano e vengono ridotte, invece, in caso di aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio e congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92, anche se retribuito.

Fruizione delle ferie

La fruizione delle ferie dei docenti della scuola viene stabilita dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che prevede: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. Per cui, è possibile usufruire delle ferie nei seguenti giorni:

  • dal primo luglio al 31 agosto;
  • dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, stabilita dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica;
  • 6 giorni al massimo durante l’anno scolastico, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le stesse modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
  • durante le sospensioni per elezioni politiche, amministrative o referendarie;
  • durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
  • durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
  • tra le date comprese fra il termine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni dedicati agli scrutini ed agli esami.

Le ferie si interrompono in caso di malattia superiore ai 3 giorni, o in seguito a ricovero ospedaliero. Se vengono interrotte o sospese per motivi di servizio (mentre sono già in godimento), il docente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, e al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie non possono essere monetizzate, ad esclusione di alcune eccezioni come decesso, malattia, infortunio o risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.