Docente
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Le ore in esubero devono essere pagate? E’ il quesito posto da una lettrice, che ha ricevuto una risposta negativa da parte del Dirigente Scolastico. Ci scrive: “Sono una docente di sostegno e cerco di capire la questione delle ore in esubero. Nella mia scuola, tra PCTO, gite scolastiche e altre attività a cui spesso non posso sottrarmi per non danneggiare lo studente disabile che vuole partecipare, a fine anno si accumulano molte ore in esubero. La DS fa sapere che queste ore non verranno pagate in quanto non ci sono i fondi e che non possono essere recuperate. È davvero così? Esistono riferimenti normativi?” Al quesito risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Docenti ed attività obbligatorie e non obbligatorie

Alla domanda posta dalla lettrice, l’avvocato risponde: Il CCNL prevede tutte le tipologie di attività che rientrano nella professione docente, sia quelle obbligatorie, sia quelle non obbligatorie. Nello specifico sono previste:

1) le attività di insegnamento, disciplinate dall’art. 28 CCNL 2007 (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare, più 2 ore di programmazione settimanale, e in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado). Tali attività sono obbligatorie.

2) le attività funzionali all’insegnamento, disciplinate dall’art. 29 CCNL 2007, nella misura massima di 40 ore per “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative” e di ulteriori 40 ore per “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione”. Tali attività sono obbligatorie nei limiti della misura massima indicata.

3) le ore eccedenti l’orario obbligatorio, nelle quali vi rientrano: a) le ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti solo temporaneamente (art.70 del CCNL Scuola 1995 e art.28 del CCNL Scuola 2006-2009) (con il CCNL 2019-21 sono stati rideterminati gli importi per il pagamento di dette ore); b) ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello d’obbligo, prestate per l’intero anno scolastico, che, ai sensi del D.P.R. n.209 del 10 aprile 1987, art.6, non possono superare le 6 ore settimanali; c) ore prestate per attività di approfondimenti didattico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, per attività di “avviamento alla pratica sportiva”, etc. Tali attività non sono obbligatorie e il compenso deve essere stabilito, in sede di contrattazione integrativa d’istituto, in misura oraria o pattuendo un compenso forfettario.

Le attività aggiuntive

La quarta categoria è costituita dalle attività aggiuntive, che, ai sensi dell’art. 130 CCNL 2007, si distinguono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell’attività educativa. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa, mentre le attività aggiuntive funzionali all’attività educativa possono consistere in compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e in compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo.

Le attività aggiuntive non sono obbligatorie e sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L’art. 88, comma 2, CCNL 2007, dispone che la retribuzione di dette attività è indicata nella tabella 5 allegata al medesimo CCNL 2007 (€ 35,00 per ogni ora di insegnamento, € 17,50 per ogni ora di attività funzionali all’insegnamento, € 50,00 per ogni ora di insegnamento in attività di recupero per alunni con debito formativo scuola media superiore). Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del CCNL 26.05.1999 “2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell’offerta formativa”.

Dunque, le attività aggiuntive non sono obbligatorie e devono essere “deliberate dal collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili” ed inserite nella contrattazione integrativa di Istituto. Ciò posto, se l’attività è stata deliberata dal Collegio Docenti, ed inserita nella contrattazione integrativa di Istituto, deve essere retribuita. Infatti, ai sensi dell’art. 2904, 2099 e 2126 c.c., ogni prestazione lavorativa (salvo i casi di illiceità della prestazione) deve essere retribuita, non assumendo alcun rilievo l’assenza di risorse economiche e finanziarie.

Il caso in tribunale

Sul punto, il Tribunale di Latina, in un caso analogo, con sentenza n. 937 del 14/07/2020, accogliendo un ricorso proposto da una docente, ha stabilito che “La circostanza, poi, che non siano stati previsti sufficienti impegni di spesa e la conseguente carenza di coperture finanziarie sono elementi che non appaiono in alcun modo idonei a comprimere il diritto soggettivo vantato dalla docente. Qualsiasi atto interno all’Amministrazione opponente di gestione delle risorse economiche, infatti, non potrebbe giammai determinare l’estinzione delle obbligazioni retributive ed indennitarie che trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva”. Nel caso di specie, la docente, sulla base della sentenza ottenuta, ha potuto agire per l’ottemperanza direttamente nei confronti del MIM.