Assunzioni docenti specializzati su sostegno dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, anche per il prossimo anno scolastico 2023/24 sono previste assunzioni straordinarie dalla prima fascia delle GPS, come anticipato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e successivamente disposto dal decreto PA (articolo 5 del DL N. 44 del 22 aprile, commi 5 e 6).
Assunzioni docenti sostegno dalla prima fascia GPS: ecco come si articoleranno
I docenti neoassunti sottoscriveranno un contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2024: la procedura assunzionale straordinaria, è bene ricordarlo, entrerà in funzione solamente dopo le operazioni ordinarie di immissioni in ruolo su posti di sostegno dalle graduatorie di merito concorsuali e dalle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, opererà sui posti residui. Le assunzioni straordinarie su posto di sostegno in ogni ordine e grado di scuola riguarderanno la prima fascia delle GPS e gli elenchi aggiuntivi che saranno costituiti quest’anno.
Nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia ed elenchi aggiuntivi
I docenti neoassunti, come di consueto, saranno chiamati a svolgere l’anno di prova e formazione che prevede, al termine, una prova disciplinare: una volta completato positivamente tale percorso, potranno ottenere la conferma in ruolo nella medesima sede (dall’anno scolastico 2024/25, con retrodatazione giuridica all’a.s. 2023/24). La procedura per l’immissione in ruolo è indicata nei commi 7, 8 e 9 del sopracitato articolo 5 del decreto legge N. 44.
Chiamata veloce
La novità di quest’anno è rappresentata dalla cosiddetta ‘call veloce‘: i docenti inseriti in prima fascia GPS sostegno o negli elenchi aggiuntivi potranno essere assunti su posto di sostegno anche in altre province (e altre regioni) in coda ai docenti inseriti in I fascia o negli elenchi aggiuntivi della medesima provincia, nel caso in cui quelle graduatorie (e i rispettivi elenchi aggiuntivi) dovessero risultare esauriti.
Mobilità , c’è il vincolo triennale
Per quanto riguarda la questione mobilità , i docenti neoassunti non potranno presentare domanda di mobilità , assegnazione provvisoria ed utilizzazione (provinciale o interprovinciale) per tre anni. Non potranno nemmeno ‘accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede’, secondo quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL. In buona sostanza, i docenti neoimmessi in ruolo non potranno accettare incarichi di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno in altro ruolo o altra classe di concorso.