Studente disabile
Studente disabile

Collaboratori scolastici ATA: l’assistenza degli alunni con disabilità a chi spetta? La domanda viene posta da diversi collaboratori scolastici, che si chiedono se spetti loro questo tipo di mansione. C’è molta confusione al riguardo, eppure non sono poche le occasioni in cui il personale ATA CS si ritrova a dover compiere questo tipo di servizio nella scuola. Molti si chiedono se non dovrebbe spettare a personale che abbia una formazione adeguata. Vediamo cosa prevede la normativa vigente in merito.

Collaboratori scolastici: le mansioni

L’articolo 44, capo V del CCNL del comparto scuola 2006-2009 ha stabilito che: “Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

All’articolo 47, capo V dello stesso CCNL troviamo i compiti del personale ATA:

a) attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

Area A, Collaboratori Scolastici

Il CCNL definisce le mansioni del collaboratore scolastico, appartenente all’area A: “Esegue…attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto:

  • ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
  • di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
  • di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
  • Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

E la formazione?

A tal proposito è pure utile consultare la nota MIUR Prot. n.3390/2001, dove viene chiaramente scritto che sarebbe necessario organizzare corsi di formazione ” in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI)“.

Insomma, ogni scuola dovrebbe formare specifico personale per tali mansioni. Ma resta comunque compito del dirigente scolastico “di fronte alla necessità, di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione”. La nota prevede che verifichi “se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base“. A ciò aggiungiamo che negli anni passati, la Corte di Cassazione ha stabilito che i collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di cambiare un pannolino ad un bimbo che presenta determinati problemi. La pena per chi si rifiuta di farlo, è la condanna al risarcimento dei danni cagionati al bimbo disabile.