Nel caso in cui in una scuola si verifica una contrazione dell’organico dell’autonomia relativamente a una o più classi di concorso, l’insegnante che occupa l’ultimo posto in graduatoria viene designato come docente sovrannumerario. Questo il caso di un nostro lettore, che ci ha chiesto chiarimenti in merito al punteggio maturato durante il servizio svolto in una scuola paritaria, precedentemente assegnato, ma non riconosciuto nell’elenco graduato interno. L’Avvocato Salvatore Braghini del Foro di Avezzano ha fornito chiarimenti in merito: riportiamo qui di seguito il quesito posto dal nostro lettore e la relativa spiegazione fornita.
Il quesito posto dal docente sovrannumerario
“Sono un insegnante di ruolo della scuola primaria: essendo stato individuato come docente soprannumerario nelle graduatorie interne dell’istituto in cui sono titolare, ho presentato domanda di mobilità volontaria. Ho svolto 6 anni di pre-ruolo nella scuola paritaria, anni che mi sono stati riconosciuti dal decreto di ricostruzione di carriera e nelle precedenti istanze di mobilità presentate. Pochi giorni fa l’Ufficio Scolastico Territoriale mi ha notificato un punteggio inferiore rispetto all’anno scorso: sono stati sottratti i punti relativi al servizio svolto nella paritaria. A seguito della mia richiesta di delucidazioni, l’Ufficio Scolastico mi ha inviato un’email, spiegandomi che fino a questo momento tale punteggio mi era stato assegnato in modo errato: tale mancato riconoscimento è corretto? Avrei dovuto avere conteggiato il punteggio maturato alla paritaria?”.
La risposta dell’avvocato
In merito al quesito posto dal nostro lettore, risultato docente sovrannumerario, l’Avvocato Salvatore Braghini ha risposto quanto segue: “Purtroppo, il non riconoscimento del servizio prestato in Istituto paritario è corretto. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Pertanto l’errore è stato commesso dall’Istituto scolastico negli anni precedenti.”
L’avvocato, però, ha fatto un’importante precisazione: “Occorre però precisare che vi sono delle eccezioni. Infatti, il riconoscimento è valido se si tratta di servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie della scuola primaria che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie oppure nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali oppure nelle scuole secondarie pareggiate, ai sensi dell’art. 360 d.lgs 297-1994”.