specializzazione sostegno
specializzazione sostegno

L’UDSS (Unione docenti specializzati sul sostegno) ha inviato una lettera all’interno della quale vengono contestate alcune disposizioni presenti nel decreto legge N. 44/2023, come, ad esempio, quella relativa alla possibilità per chi ha maturato 3 anni di servizio sul sostegno (ma senza possedere la specializzazione) di poter accedere direttamente ai corsi senza sostenere alcuna prova selettiva. Un altro dei punti contestati è quello che riguarda la possibilità, per i docenti che hanno conseguito un titolo di specializzazione all’estero, di poter ottenere degli incarichi di supplenza, in attesa del riconoscimento del titolo.

I docenti specializzati in Italia protestano contro le disposizioni contenute nel DL N. 44

Nella lettera vengono esposte le ragioni della protesta lanciata dall’Unione docenti specializzati sul sostegno, precisando come ciascuna delle modifiche attuate dal decreto legge N. 44/2023 finisca per incidere in maniera rilevante sulla qualità del servizio formativo e sulla continuità didattica. In primis perché si offre la possibilità di insegnare a chi non è ancora in possesso di un titolo di specializzazione valido; in secondo luogo perché si conferisce a chi non ha alcuna specializzazione ma sulla base degli  anni di servizio accumulati, una corsia preferenziale rispetto a chi, con dedizione, si prepara per superare tutte le prove, consentendo ai primi di scavalcare in graduatoria i docenti specializzati che già da qualche anno si prendono cura degli studenti in difficoltà.

Le richieste dell’Unione docenti specializzati sul sostegno

Al fine di contrastare lo stravolgimento delle graduatorie provinciali che questa norma produrrebbe e di preservare la qualità dell’insegnamento del sistema scolastico, UDSS chiede che il testo proposto dal Ministero includa, prioritariamente, i seguenti punti:

  • conferire ai docenti specializzati 12 punti aggiuntivi, sulla classe di concorso relativa al sostegno, per ogni anno di servizio svolto a decorrere dalla data di conseguimento del titolo di specializzazione. In tal modo sarebbe possibile distinguere il servizio specifico qualificato, il servizio specifico non qualificato ed il servizio aspecifico;
  • non consentire a chi è in possesso di tre anni di servizio sul sostegno, senza abilitazione sulla relativa classe di concorso, di accedere al percorso di specializzazione non superando alcuna prova selettiva e comunque, di riservare una quota non superiore al 10% ai docenti abilitati che potranno partecipare al suddetto corso non sostenendo alcun esame;
  • in alternativa, stabilire che l’ingresso libero all’iter di specializzazione non superi il 10% dei posti disponibili in ciascuna università, ripartendo tale quota tra docenti abilitati e/o di ruolo e insegnanti non abilitati;
  • prevedere che il requisito per accedere al suddetto corso, non sostenendo alcuna prova in ingresso, sia l’aver maturato un servizio di 3 anni sul sostegno, conseguiti negli ultimi 5, sullo specifico grado d’istruzione;
  • effettuare una distinzione tra gli specializzati sul sostegno che hanno partecipato ad una selezione a numero programmato, superando tre esami, e coloro a cui verrà consentito di prendere parte al corso senza alcuna selezione d’ingresso, non riconoscendo a questi ultimi i 12 punti previsti per la frequenza a percorsi con ammissione selettiva e a numero programmato (ai sensi del DM 249/2010) e attribuendo, a monte, un punteggio distinto per ciascuna prova sostenuta in ingresso (12 punti per ognuna delle prove previste);
  • Specificare che la procedura per partecipare alla call veloce rispetti l’attuale ordine delle GPS di I fascia, dando la priorità a partecipare prima ai docenti inseriti in I fascia e successivamente a coloro che si trovano negli elenchi aggiuntivi;
  • creare due canali per le assunzioni sul sostegno: da GPS l fascia (ex art. 59 DL 73/21) e concorso pubblico;
  • dare la priorità a partecipare alla procedura di immissione in ruolo esclusivamente a coloro che siano in possesso di una specializzazione conseguita la all’estero, riconosciuta valida al 100% dall’ordinamento italiano, in seguito alla valutazione di CIMEA.
  • Stabilire gli stessi parametri sul vincolo triennale nella scuola di titolarità, per le precedenti e le future immissioni in ruolo;
  • Prevedere che il numero dei posti che attualmente le Università decidono di destinare ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico, vengano regolati dal Ministero in modo da rispettare il reale fabbisogno territoriale. Riportiamo qui di seguito il testo integrale della lettera inviata dall’Unione docenti specializzati sul sostegno.