C’è grande attesa per l’udienza di oggi 16 maggio 2023, innanzi al Collegio della settima sezione del Consiglio di Stato ad oggetto la nuova sospensiva dell’art 7 co.4 lett.E della OM n 112/2022 che inibisce il diritto alle supplenze degli abilitati esteri; a tal proposito – secondo l’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto della Comunità Europea della Università Teseo che discuterà la causa – il Collegio del Consiglio di Stato potrebbe accogliere la nuova sospensiva dell’art 7 co.4 lett.E della OM n 112/2022 contribuendo così , a non vanificare la funzione nomofilattica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°22 del 29 dicembre 2022 che ha ritenuto espressamente che il titolo di specializzazione sul sostegno è attestato di competenza ai sensi dell’art.13 della Dir.UE n°36/2005, adottando la tesi della presunzione di validità/idoneità del titolo medesimo in contrapposizione alla tesi che aveva condotto il Collegio medesimo a respingere la sospensiva, poiché pronunciatosi prima del deposito della stessa sentenza favorevole agli abilitati esteri assistiti dallo stesso difensore.

Abilitati all’estero e supplenze su sostegno

La disposizione va sospesa– aggiunge l’Avv.Maurizio Danza – anche tenuto conto del nuovo decreto legge n°44/2023 che con riferimento alla scuola, all’art 5 ha previsto, “un nuovo elenco aggiuntivo” per gli abilitati all’estero nel co.13 con disposizione già dichiarata illegittima costituzionalmente ( cfr. sentenza Corte Costituzionale n°41/2011 per le c.d GAE), conferimenti supplenze solo teorici, poiché in subordine rispetto a chi è in pieno titolo nelle GPS, e senza prevedere alcuna tutela per l’a.s. in corso 2022/2023 a favore degli abilitati all’estero/ specializzati sul sostegno.

Diversamente – sempre secondo l’Avv. Maurizio Danza- come da Nostra richiesta, va rimessa alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art 267 del TFUE, la questione in merito al contrasto con il diritto unionale, dell’art.7 co.4 lett.E della ordinanza, che viola palesemente la disposizione dell’art.14 della CEDU che, non a caso, tutela ogni forma di discriminazione comprendendo anche il diritto all’accesso al lavoro, come in questo caso, il cui presupposto è il titolo ritenuto dalla stessa Adunanza Plenaria n°22 quale attestato di competenza ai sensi dell’art 13 della Direttiva Europea n°36/2005.