Martello giudice
Martello giudice

Permessi retribuiti per motivi familiari o personali: c’è ancora troppa confusione in merito al diritto alla fruizione. Lo dimostrano le numerose domande che giungono all’interno della nostra rubrica L’avvocato risponde. A tal proposito vogliamo prendere spunto da una sentenza dello scorso marzo, in cui il Giudice del Tribunale di Gela – Sezione Penale – ha condannato la condotta di un Dirigente Scolastico per dei fatti legati ai permessi. All’interno della sentenza il giudice fa considerazioni di carattere legale in merito a questo diritto, che vi riportiamo fedelmente.

I permessi retribuiti e il diritto alla fruizione

Sebbene la sentenza riguardasse un’illecito commesso da un Dirigente Scolastico che aveva modificato un permesso, quello su cui ci concentreremo sono le considerazioni del giudice all’interno del documento. Il giudice scrive: “A questo punto è doveroso fare una premessa che, a parere di chi scrive è marginale rispetto al reato contestato, ma che è stata più volte rimarcata dalla difesa e per tale ragione appare utile chiarire in questa sede. Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda.

Il CCNL 2006/09 all’art 95 comma 2 recita “11 dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”. Il contratto è chiaro, ma spesso nelle scuole è consuetudine degli. insegnanti “chiedere” il giorno di permesso, quasi fosse una concessione. In realtà i docenti, a domanda da presentarsi, salvo urgenze, almeno tre giorni prima, al dirigente scolastico, hanno “diritto” ad usufruire di questi tre giorni di permesso per motivi personali. Non è necessario presentare alcuna “certificazione”, ma è sufficiente autocertificare il motivo della richiesta. Essendo un diritto, non è potere del dirigente scolastico negare il permesso, né sindacare sulla motivazione per la quale il docente chiede il permesso. Il dirigente può negare solo nel caso in cui nella richiesta non sia autocertificata la motivazione”.

Sei giorni di ferie come permesso

Il giudice continua le sue considerazioni parlando dei 6 giorni di ferie fruibili come permesso e scrive ancora: “Da un’attenta lettura del Contratto Scuola e in particolare dell’art. 15 comma 2 in combinato con l’art. 13 comma 9 si evince chiaramente che anche i 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permesso e che, al pari dei primi 3 giorni di permesso retribuito, sono sottratti alla discrezionalità del dirigente per cui non è possibile negarli neanche per ” le esigenze della scuola”. Il decreto legislativo n. 75/2017, infatti, ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e all’art 2, comma 2 così recita:

“I rapporti di lavoro (…) eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”. Tale modifica ha eliminato quindi di fatto ciò che il decreto Brunetta aveva stabilito ovvero che la legge non poteva essere derogata da un Contratto e che I’ art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2016-18 ridà sostanzialmente vita a tutti gli art. del CCNL 2006-09 non disapplicati, derogati o modificati dal nuovo CCNL”.

In conclusione

“La conclusione è che i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto del periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti. Pertanto, anche per questi giorni esiste un diritto soggettivo del dipendente che esula dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla scuola”.