INPS
INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

Congedo parentale, l’INPS ha pubblicato la nuova circolare N. 45 del 16 maggio 2023 recante come oggetto ‘Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti’.

Congedo parentale, INPS pubblica nuova circolare N. 45: le novità

L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Tale disposizione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. La nuova circolare pubblicata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato. 

Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale 

Ai fini dell’identificazione della platea dei destinatari, l’INPS osserva che il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001; ne deriva che l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente

L’INPS evidenzia che la modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione. Come anticipato, infatti, si dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore. 

Viene sottolineato, inoltre, che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. L’INPS precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Decorrenza della disposizione

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali: 

  • – tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”; 
  • – tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); 
  • – tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della nuova circolare pubblicata dall’INPS sull’indennità di congedo parentale.