bullismo
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Il bullismo a scuola continua ad essere una piaga. Un insegnante ci scrive: “Un mio alunno è stato vittima di bullismo fisico da parte di un altro minorenne, e in un’occasione è finito in ospedale. Mi dicono che non si può denunciare un minorenne. Non c’è nulla che la scuola o noi insegnanti possiamo fare per impedire che la cosa succeda nuovamente?” A rispondere al quesito del lettore è l’avvocato Maria Rosaria Altieri, che inizia con lo specificare cosa è realmente il bullismo.

Il bullismo: cos’è e i tipi di reato

L’avvocato Altieri spiega: Il bullismo si traduce in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte – bullo – nei confronti del soggetto debole – vittima – in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. Pertanto, elementi costitutivi del bullismo sono la continuità, la ripetitività e la differenza di forze. Infatti, il termine “Bullismo” ha la sua origine nella parola inglese bullying (to bull), che significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire“. Il nostro ordinamento giuridico non prevede uno specifico reato di bullismo, ma le condotte bullizzanti possono integrare diverse fattispecie di reato:

1) reati contro la persona: istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), rissa (art. 588 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art. 612 bis c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

2) reati contro il patrimonio: furto (art. 624 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.).

3) altri reati: sostituzione di persona (art. 494 c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Capacità penale e responsabilità

Di recente, la Corte di Cassazione, Sez. V Penale, con la sentenza del 5 gennaio 2021 n. 163, ha chiarito come gli atti di bullismo integrano il reato di violenza privata quando producono nella vittima uno stato di soggezione e coercizione della sua volontà. Fatta questa premessa, occorre chiarire ulteriormente che, ai sensi dell’art. 98 c.p., la capacità penale si acquista al compimento dei 14 anni, sicché il minore che abbia compiuto 14 anni, autore di atti di bullismo, risponderà dei reati da egli stesso commessi. Nel caso in cui si tratti di minore di anni 14, dunque non imputabile, ma socialmente pericoloso, verrà applicata una misura di sicurezza (es. il collocamento in comunità). È bene precisare che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), per cui il bullo, anche se minorenne, risponderà personalmente dei reati commessi. Tuttavia potrà sorgere anche una responsabilità risarcitoria in capo ai genitori dell’autore dei fatti, per i danni cagionati dai propri figli minori, salvo che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.)

Il bullismo a scuola

In merito al quesito specifico del lettore l’avvocato risponde: Qualora gli atti di bullismo si verifichino all’interno di un Istituto Scolastico, è bene tener presente che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, il docente e il Dirigente Scolastico sono pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), mentre il personale ATA riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.). Ai sensi dell’art. 361 e 362 c.p. il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. La violazione di detto obbligo è punita con la sanzione pecuniaria della multa.

Inoltre, L. 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, nell’introdurre obbligo per le scuole di attivare specifici percorsi formativi sulla tematica del cyberbullismo, all’art. 5, comma 1, obbliga Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo di informare tempestivamente le famiglie degli alunni vittime delle condotte bullizzanti. La violazione di detto obbligo configura il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.)

In conclusione, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, a parte gli obblighi formativi e informativi imposti dalla L. 17/2017, Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA, sono tenuti alla denuncia dei fatti di reato di cui vengono a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, anche qualora gli autori delle condotte illecite siano minorenni, e, in più, il DS ha l’obbligo di informare tempestivamente le famiglie degli alunni vittime di episodi di bullismo.