Il periodo trascorso in malattia, se lungo, comporta una riduzione dello stipendio. Ma come si applica questa riduzione? Un lettore ci espone il suo dubbio e scrive: “Buongiorno, sono un insegnante precario e avrei bisogno di un chiarimento. So che al trentunesimo giorno di malattia scatta la riduzione stipendiale del 50%. Vorrei sapere se questa riduzione si applica solo ai giorni eccedenti (dal trentaduesimo in poi) oppure a tutto il periodo della malattia”. Al quesito risponde l’avvocato Domenico Lioi.
Periodo di malattia: cosa prevede la normativa
L’avvocato Lioi risponde: La materia è trattata dall’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” e disciplina due diverse fattispecie normativa per l’assenza, nell’ipotesi, aderente al caso del lettore, in cui l’insegnante si assenta per malattia. Nel caso prospettato dal lettore, si tratta di un contratto a tempo determinato al quale si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 19, in base al quale:
“… il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”.
Come si conteggia la riduzione?
Poiché il lettore non precisa, si stima che il contratto sia annuale, al 30/06 ovvero 31/08, e pertanto, in tale ipotesi si applica la normativa citata, per cui lo stipendio, sino al 30° giorno è erogato nella sua interezza e, a far data dal 31° giorno è ridotto al 50%. Va anche precisato, che per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta).
Avv. Domenico Lioi