Chi decide la proroga dei contratti al 30 giugno per il Personale ATA? Sebbene sia il Ministero ad autorizzarli, il provveditorato può avere l’ultima parola se permettere alle scuole della provincia di usufruirne? E’ la domanda posta da un lettore che fa parte del Prersonale ATA e ci scrive: “Salve, faccio parte del personale ATA. La proroga per i contratti al 30/06 proviene dal Ministero della Pubblica Istruzione ma il provveditorato può avere l’ultima parola se concedere alle singole scuole nella provincia?”. Al quesito risponde l’Avvocato Salvatore Braghini.
Personale ATA e proroga dei contratti al 30 giugno
L’avvocato Braghini scrive in risposta al quesito: A tal proposito è invalsa l’abitudine dei Sindacati di richiedere ogni anno al Ministero dell’Istruzione di autorizzare la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto. Ciò è avvenuto quest’anno il giorno 8 maggio 2023 in ragione delle incombenze connesse agli esami conclusivi di stato nonché – si legge nella richiesta congiunta delle OO.SS. – per garantire lo sviluppo del piano di semplificazione per l’avvio regolare dell’anno scolastico. Non possono trascurarsi attualmente nemmeno le attività connesse al PNRR, che impegneranno, anche nel periodo estivo, il personale di segreteria.
Invero, la normativa già parla molto chiaro, in quanto l’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 430/2000), prevede che “Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato…, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.
A chi spetta l’iniziativa?
In realtà, a prescindere da un’eventuale Nota ministeriale (come appunto sollecitata dalle OO.SS. anche pochi giorni orsono), l’iniziativa spetta ai dirigenti scolastici – spiega l’avvocato – i quali ben possono, sul presupposto della disposizione del Regolamento appena citato, avvalersi della predetta possibilità di proroga oltre il 30 giugno, sempre in considerazione dell’impossibilità di assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’utilizzo del personale ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale. All’occorrenza delle condizioni saranno gli stessi dirigenti scolastici ad adottare un atto motivato, notiziandone l’Ambito Territoriale di riferimento, al fine di autorizzare le proroghe nei confronti del personale ATA con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, assumendosi tutta la responsabilità giuridica e contabile della delibera amministrativa.
Avv. Salvatore Braghini