Un lettore ci scrive: “Sono un docente di una scuola secondaria di secondo grado. Il quesito è il seguente: lo studente ha una disabilità lieve e ha una 104/92; è stato dichiarato dall’unità multidisciplinare disabilità tale che dovrà fare un percorso differenziato ma la famiglia non vuole. In questo caso rimanendo con gli obbiettivi equipollenti, ha ancora diritto a 18 ore di sostegno? Oppure siccome gli obiettivi rimarranno equipollenti, malgrado l’unità disciplinare abbia espresso il parere negativo, dovranno essere ridotte anche le ore di sostegno?”
Sostegno e obiettivi equipollenti e differenziati
Alla domanda del nostro lettore risponde l’avvocato Angela Maria Fasano, che spiega: Giunge in soccorso al nostro utente l’articolo 15 dell’OM n. 90/2001. “Qualora il Consiglio di Classe ritenga che sia più opportuno passare da un percorso per obiettivi minimi ad uno differenziato, deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione prevista per la classe”. In tal caso non esiste obbligatorietà in quanto l’insegnante di sostegno è un diritto della famiglia ma non un obbligo. Quindi se la famiglia desidera che suo figlio sospendi o rinunci al sostegno, può farlo in qualsiasi momento e la scuola non può impedirlo.
A quante ore ha diritto?
D’altro canto solo il GLO “è in grado di valutare le effettive esigenze degli alunni disabili, in quanto è composto non solo da esponenti del mondo della scuola, ma (…) anche da membri aventi le indefettibili competenze medico-psichiatriche” (sentenza del C.d.S., par. 30.3); “il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili” (sentenza della Cassazione civile, punto 7). In tal senso deve ottenere parere dal GLO che se espresso in termini negativi determinerà la presenza obbligatoria delle 18 ore.
Avv. Angela Maria Fasano