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permessi brevi

E’ vero che i permessi brevi possono essere negati nel mese di maggio? La domanda viene posta da un lettore, che ci scrive: “Buonasera. Ho presentato richiesta di permesso breve ma mi è stato negata perché secondo la mia Dirigente Scolastica a Maggio non possono essere concessi. Non mi pare di aver letto nulla in proposito nell’art. 16 del CCNL/. Una scuola può decidere autonomamente di non concedere permessi brevi a maggio? Se no, come devo procedere?” Risponde la quesito l’avvocato Domenico Lioi.

Permessi brevi: normativa

L’art. 16 del CCNL, comparto Scuola, dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro – spiega l’avvocato Lioi. La citata norma così dispone: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento“.

Esigenze di servizio

Dunque, l’art. 16, da una parte garantisce il diritto ai permessi, ma dall’altro, lo subordina ad eventuali esigenze di servizio ed organizzative interne alla scuola. I permessi hanno la funzione di concedere un periodo di astensione al docente per “esigenze personali”. A differenza di quanto previsto dall’art. 15, che disciplina la diversa previsione inerente ai permessi richiesti per motivi personali o familiari, il permesso breve, che il lettore ritiene dovuto, non è incondizionatamente dovuto poiché resta “vincolato” alle esigenze di servizio e il Dirigente, potrà valutare, di volta in volta e in base alle necessità del momento, se concederlo.

Valutazione che prescinde da quelle che sono le ragioni addotte dal dipendente, ma dovrà trovare il giusto coordinamento con le esigenze “di servizio” ovvero organizzative e funzionali della scuola. È di tutta evidenza, che invece, nel caso di diniego di ferie e permessi durante l’anno scolastico da parte del Dirigente scolastico, il dipendente potrà adire il Giudice del Lavoro per l’immediata disapplicazione del provvedimento del dirigente, che in tale evenienza non solo non ha alcun potere discrezionale quanto non potrà comparare le esigenze scolastiche con quelle dell’Insegnante.

In conclusione

In conclusione, il Dirigente, evidentemente in un periodo abbastanza “caldo” dell’anno scolastico, qual’è il mese di maggio, laddove iniziano a tirarsi le conta di quanto avvenuto nel corso dell’anno e prepararsi per gli adempimenti finali (pagelle scrutini, esami ecc.) può denegare le concessione del permesso breve all’insegnante, solo se le esigenze organizzative sono tali da non potervi derogare. In tale evenienza, dovrà, però, motivare per iscritto il diniego, con l’indicazione delle esigenze di servizio che sono tutelate e che non consentono la concessione del permesso.

Avv. Domenico Lioi