Registro elettronico

Nonostante sia stato introdotto da diversi anni, l’uso del registro elettronico a scuola non è ancora chiaro a molti. Lo strumento è molto utile per studenti, docenti e famiglie, che hanno modo di controllare l’attività scolastica dei figli senza fatica. Eppure, c’è chi ancora non lo utilizza nel modo corretto. Cosa prevede la normativa in proposito? Quando deve essere compilato? Per esempio, i compiti per casa quando vanno inseriti? E i compiti in classe? Proviamo a far chiarezza su questo strumento introdotto con il decreto legge n. 95/2012 (coordinato con la legge n. 135/2012) dal governo Monti.

Registro elettronico: è un atto pubblico

Il testo della norma prevede l’uso del registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 nelle istituzioni scolastiche. “I docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico” si legge. La pandemia ha certamente accelerato il processo di uso quotidiano di questo strumento. Ma è obbligatorio usarlo? Il dubbio è ancora presente nella maggior parte dei docenti, anche per via di interpretazioni diverse della norma.

Partiamo dal fatto che se il Collegio docenti delibera l’adozione del registro elettronico (purché ci siano infrastrutture e strumenti tali da consentirne l’uso), il suo uso è di fatto obbligatorio. E dato che il registro di classe e personale del docente è un atto pubblico (la cosa è stata più volte confermata dalla Cassazione), il docente è soggetto, nella sua compilazione, alle sanzioni penali previste (art. 476 e 479 c.p). Secondo i giudici, il registro del professore rientra nell’accezione del “giornale di classe”(art. 41 del R.D. n. 965/1924) dove si annotano tutte le “attività svolte” e quelle compiute dal “pubblico ufficiale” che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”. Per cui, sia il registro di classe che il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti”.

Compilazione del registro

Dato che è un atto pubblico, quando va compilato il registro elettronico? In base a quanto sopra, si conclude che la compilazione del registro elettronico personale del docente deve avvenire all’interno della classe e non può avvenire al di fuori in un secondo momento, come erroneamente molti docenti fanno. Va compilato nello stesso momento in cui il docente è in aula, perché deve registrare in tempo reale quanto avviene in sua presenza. Il discorso vale sia per quanto fatto in classe, che per l’assegnazione dei compiti per casa. Non è corretto scriverli nel registro dopo essere usciti dalla classe.